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Sentenza

Sentenza n. 1252/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti Agea di decadenza dalle domande relative al regime di pagamento unico, accertamento dell’indebita percezione e recupero di € 64.027,17, nonché provvedimento presupposto di decadenza e accertamento definitivo del credito

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione erogatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società agricola ha impugnato i provvedimenti con cui Agea aveva disposto, con effetto dal 2016, la decadenza dalle domande relative al regime di pagamento unico e accertato l’indebita percezione di contributi riferiti agli anni 2016 e 2017, per complessivi € 64.027,17, oltre agli atti presupposti e consequenziali. Ha inoltre contestato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti. Nel ricorso principale ha dedotto: violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento alla società cessionaria; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, per il mutamento dei presupposti dell’azione amministrativa da una sospensione fondata su un procedimento penale a una contestazione relativa all’inammissibilità delle superfici; violazione dei principi di legittimo affidamento, certezza del diritto e proporzionalità, in ragione del tempo trascorso dal trasferimento e dalla validazione dei titoli; violazione della disciplina unionale sul recupero degli aiuti indebitamente percepiti, con particolare riferimento al termine quadriennale; violazione della disciplina sull’accesso e dell’obbligo di motivazione per la mancata ostensione degli atti presupposti; erroneo calcolo degli interessi, applicati dalla data di percezione degli aiuti senza dimostrazione della malafede del beneficiario. Con i motivi aggiunti, dopo il deposito in giudizio del provvedimento presupposto di decadenza, ha dedotto ulteriormente la violazione delle garanzie partecipative, la tardività dell’intervento e l’illegittimo esercizio dell’autotutela, la contraddittorietà derivante dal riconoscimento e dalla validazione del trasferimento dei titoli nel 2016, nonché il difetto di autonoma istruttoria e motivazione per essersi Agea basata su atti di indagine penale senza una propria valutazione critica. È stata infine dedotta l’illegittimità derivata degli atti di accertamento e recupero.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso ex art. 116 c.p.a., poiché Agea aveva depositato in giudizio il provvedimento prot. n. 99522 del 9 dicembre 2025 richiesto dalla società; la proposizione dei motivi aggiunti ha inoltre confermato l’avvenuta conoscenza dell’atto. Quanto alle domande impugnatorie, il TAR ha ritenuto che la controversia, indipendentemente dalla qualificazione formale degli atti, riguardasse un rapporto di natura paritetica e si risolvesse nell’accertamento di pretese patrimoniali relative alla spettanza e al recupero di contributi agricoli, senza un sindacato sull’esercizio di una funzione amministrativa. La posizione della società è stata qualificata come diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con declinatoria in favore del giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    La causa può essere definita in forma semplificata quando il contraddittorio è ritualmente instaurato, la controversia è matura e non sono necessari ulteriori incombenti istruttori.

  • art. 116 c.p.a.

    La domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere dopo il deposito dell’atto richiesto.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudice amministrativo indica il giudice ordinario munito di giurisdizione, con gli effetti previsti dalla norma.

  • artt. 7 e seguenti l. 241/1990

    La ricorrente ne ha invocato l’applicazione per contestare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; il TAR non ha esaminato nel merito la censura per difetto di giurisdizione.

  • art. 3 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per difetto di motivazione e istruttoria; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • Regolamento (CE) n. 2988/1995

    La ricorrente lo ha richiamato in relazione alla prescrizione del diritto al recupero degli aiuti; il TAR non ha deciso la questione sostanziale.

  • Regolamento (UE) n. 1306/2013

    La ricorrente lo ha richiamato in relazione al recupero degli aiuti agricoli e ai termini applicabili; il TAR non ha deciso la questione sostanziale.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla spettanza, alla liquidazione e al recupero di contributi pubblici, quando attengono a un rapporto di natura paritetica e all’accertamento di pretese patrimoniali senza contestare l’esercizio di un potere autoritativo, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
  • La qualificazione formale dell’atto compiuta dalla parte non è decisiva ai fini del riparto di giurisdizione: occorre verificare se la controversia riguardi l’esercizio della funzione amministrativa oppure l’accertamento di un diritto soggettivo patrimoniale nell’ambito di un rapporto paritetico.
  • Quando l’amministrazione deposita in giudizio il documento richiesto con un’istanza di accesso, la domanda di accesso può essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, anche se il ricorrente utilizza successivamente la conoscenza dell’atto per proporre motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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