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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02401/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

Alcuni lavoratori, dopo essere stati posti in aspettativa non retribuita dalla datrice di lavoro e avere presentato nel 2013 domanda di Aspi a seguito delle dimissioni, si erano visti negare la prestazione dall'INPS per ritenuta invalidità della causa di cessazione del rapporto. Avevano quindi agito in giudizio per far accertare che le dimissioni erano avvenute per giusta causa e ottenere le conseguenti differenze retributive e indennità. Ottenuta una pronuncia favorevole in primo grado sulla giusta causa delle dimissioni, avevano presentato una nuova domanda amministrativa nel 2016 per la Naspi. L'INPS aveva però respinto la richiesta eccependo la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970. Il Tribunale aveva accolto il ricorso, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo maturata la decadenza. Con il ricorso per cassazione i lavoratori censuravano la sentenza d'appello per violazione dell'art. 2, commi 1, 12 e 13, L. n. 92/2012, della circolare INPS n. 142/2012 e dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, sostenendo anche che la domanda del 2016 fosse nuova e non mera riproposizione di quella del 2013, perché nel frattempo era intervenuto l'accertamento giudiziale della giusta causa delle dimissioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che si appuntavano sul termine di due mesi previsto dalla circolare INPS, perché tale profilo non era decisivo nella sentenza impugnata, fondata invece sulla decadenza sostanziale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970. Nel merito, ha confermato che la domanda amministrativa del 2016 non poteva considerarsi domanda nuova, poiché era diretta al medesimo beneficio previdenziale già richiesto nel 2013; la successiva pronuncia giudiziale sulla giusta causa, resa in un giudizio cui l'INPS non aveva partecipato, non era idonea a elidere la decadenza già maturata. Richiamando la giurisprudenza consolidata, la Corte ha ribadito che la riproposizione della domanda non fa rivivere il diritto ormai decaduto e che il dies a quo resta ancorato alla domanda amministrativa originaria. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    vizio ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

    È stato il parametro formale del motivo di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 2, commi 1, 12 e 13, L. n. 92/2012

    Richiamato dai ricorrenti come disciplina della prestazione Aspi/Naspi, ma il relativo profilo non è stato ritenuto decisivo rispetto alla ratio decidendi sulla decadenza.

  • circolare INPS n. 142 del 18.12.2012, punti 2.6 e 2.7

    Invocata dai ricorrenti per il termine di due mesi, ma ritenuta non pertinente al decisum della sentenza impugnata.

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    Norma posta a fondamento della decadenza sostanziale per l'azione giudiziaria in materia di prestazioni previdenziali; la Corte la applica nel senso che il termine decorre dalla domanda amministrativa originaria e non si rinnova per effetto di una nuova istanza identica.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per la camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato posto a carico dei ricorrenti in caso di rigetto.

Massime di principio

  • In materia di prestazioni previdenziali soggette a decadenza sostanziale, la riproposizione della medesima domanda amministrativa dopo la maturazione del termine non fa rivivere il diritto né elide gli effetti decadenziali già verificatisi.
  • Ai fini del decorso della decadenza prevista dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, il dies a quo resta ancorato alla domanda amministrativa originaria; una successiva istanza identica o una richiesta di chiarimenti è irrilevante.
  • La pronuncia giudiziale intervenuta in un diverso giudizio, al quale l'ente previdenziale non abbia partecipato, non trasforma in "nuova" una domanda amministrativa già proposta per il medesimo beneficio.
  • Quando il motivo di ricorso si incentra su una questione non decisiva rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, la censura è inammissibile per difetto di pertinenza.
  • La decadenza sostanziale in materia previdenziale tutela l'interesse pubblico alla certezza e definitività delle erogazioni gravanti sui bilanci pubblici ed è rilevabile d'ufficio nei limiti del giudicato.

Come è indicizzato

MateriePrestazioni previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaGiudicato

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