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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31266/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2009 relativo a un compendio immobiliare della contribuente. Il giudice di merito aveva ritenuto che la base imponibile dovesse essere determinata sulla rendita catastale attribuita a seguito di una dichiarazione Docfa presentata nel 2011, conseguente a lavori di manutenzione straordinaria e restauro e a una variazione per ampliamento e fusione di più unità immobiliari. L'ente locale aveva però in precedenza inviato una richiesta di aggiornamento catastale ex art. 1, commi 336 e 337, L. n. 311/2004, riferendo una situazione di disallineamento catastale e indicando una data anteriore come momento della mancata denuncia. La società ricorrente sostiene che la richiesta del Comune riguardasse solo alcune unità immobiliari, che in parte risultavano già classate coerentemente, e che la nuova rendita attribuita nel 2011 non potesse valere retroattivamente per il 2009 perché riferita all'intero compendio ristrutturato e non alle sole unità segnalate dal Comune. Denuncia quindi violazione della disciplina catastale e omesso esame di fatti decisivi; con il terzo motivo deduce anche nullità della sentenza per travisamento della prova e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda verificando se la richiesta comunale di aggiornamento catastale riguardasse effettivamente le unità immobiliari poi oggetto della dichiarazione Docfa e se, quindi, la rendita attribuita potesse produrre effetti fiscali per l'anno 2009. Il giudice di rinvio dovrà attenersi al principio per cui l'effetto retroattivo ex art. 1, comma 337, L. n. 311/2004 opera solo per le unità immobiliari segnalate dal Comune e per la rendita dichiarata o attribuita a seguito di quella specifica procedura.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    È stato invocato come parametro di legittimità per censurare l'erronea applicazione della disciplina catastale e tributaria.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di fatti decisivi

    Utilizzato per lamentare la mancata considerazione, da parte del giudice di merito, dell'effettivo oggetto della richiesta di aggiornamento catastale e dei dati fattuali relativi alle unità immobiliari interessate.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    nullità della gravata sentenza

    Richiamato per dedurre un vizio della motivazione-sentenza per asserita violazione delle regole sulla valutazione della prova.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il requisito di esposizione dei fatti di causa è sufficiente se consente alla Corte di cogliere chiaramente i fatti e l'oggetto dell'impugnazione senza dover consultare altre fonti.

  • art. 115 c.p.c.

    Evocato dalla ricorrente per sostenere che il giudice di merito avrebbe travisato il contenuto documentale della richiesta comunale.

  • art. 116 c.p.c.

    Evocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta errata valutazione della prova documentale.

  • d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2

    La regola generale è che, per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile si determina sulle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione; le nuove rendite hanno efficacia dal periodo successivo alla loro annotazione, salvo ipotesi particolari.

  • l. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337

    La richiesta del Comune e la conseguente rendita dichiarata o attribuita producono effetto fiscale, in deroga alle regole ordinarie, dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ma solo per le unità immobiliari segnalate e oggetto della specifica procedura.

  • regolamento di cui al d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    È il regolamento richiamato per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale nella procedura attivata dal Comune.

  • art. 28 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    Richiamato dalla norma per la disciplina sanzionatoria delle violazioni in materia catastale.

  • l. n. 130 del 2022, art. 4, comma 1, lett. a)

    È richiamata per l'individuazione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado quale giudice di rinvio.

Massime di principio

  • In materia di ICI/IMU sui fabbricati iscritti in catasto, la rendita catastale rilevante ai fini impositivi è, in via generale, quella risultante al 1° gennaio dell'anno di imposizione; le variazioni catastali ordinarie producono effetto dal periodo d'imposta successivo alla loro annotazione.
  • La regola ordinaria di efficacia non retroattiva delle variazioni catastali non si applica quando la nuova rendita derivi da errore di fatto imputabile all'Ufficio, purché tale errore sia evidente e riconosciuto dall'Ufficio stesso.
  • Quando la variazione catastale sia attivata tramite richiesta del Comune ex art. 1, commi 336 e 337, L. n. 311/2004, l'effetto fiscale anticipato opera solo per le unità immobiliari specificamente segnalate e solo se la nuova rendita sia quella dichiarata dal contribuente o attribuita all'esito della verifica conseguente a quella richiesta.
  • Nel giudizio di legittimità, il requisito di esposizione sommaria dei fatti è rispettato se il ricorso consente alla Corte una chiara e completa comprensione della vicenda e dell'oggetto dell'impugnazione senza necessità di consultare altri atti o la sentenza impugnata.
  • Se il ricorrente deduce che il giudice di merito abbia applicato la disciplina retroattiva delle rendite a unità immobiliari diverse da quelle indicate nella richiesta comunale, il giudice deve verificare in modo puntuale l'oggetto della segnalazione originaria e la corrispondenza con gli atti catastali successivi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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