Ordinanza n. 150/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del decreto dirigenziale Prot. n. M_D -OMISSIS- del 21 gennaio 2026, emesso in data 21 gennaio 2026 dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale civile - Ufficio concorsi e assunzioni, notificato in data 27 gennaio 2026, avente ad oggetto “Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e D.M. 18.04.2002. -OMISSIS- E.I. -OMISSIS--OMISSIS-, nato a-OMISSIS-”, limitatamente alla parte in cui dispone l’assegnazione del Sig. -OMISSIS-presso la sede di servizio del 36° Stormo di Gioia del Colle (BA); - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; - nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere assegnato presso una sede di servizio raggiungibile in trenta minuti dalla residenza, o comunque compatibile con le sue condizioni di salute e familiari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di transito in soprannumero nei ruoli civili del Ministero della Difesa, limitatamente all'assegnazione presso la sede del 36° Stormo di Gioia del Colle
Esito
Favorevole al ricorrente (militare transitato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto dirigenziale che ne disponeva il transito in soprannumero nel personale civile del Ministero della Difesa, nella parte relativa all'assegnazione presso la sede di Gioia del Colle, distante circa cento chilometri dalla residenza. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto a essere assegnato presso una sede raggiungibile in trenta minuti dalla residenza o comunque compatibile con le proprie condizioni di salute e familiari. Le censure sono state valutate, in sede cautelare, con riferimento alla particolare condizione di salute del ricorrente e alle limitazioni derivanti dalla patologia sofferta. È stata ravvisata una possibile contraddittorietà tra il giudizio della Commissione Medica Ospedaliera del 17 settembre 2025, recepito dall'amministrazione, che controindicava l'impiego in mansioni esposte a stress psico-fisico intenso, e l'assegnazione a una sede distante circa cento chilometri dalla residenza, ritenuta potenzialmente fonte di intenso stress psico-fisico. Il ricorrente ha altresì dedotto la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame, senza disporre direttamente l'assegnazione del ricorrente a una specifica sede. Ha ordinato all'amministrazione di riesaminare, limitatamente all'assegnazione presso il 36° Stormo di Gioia del Colle, il provvedimento impugnato e di valutare l'assegnazione a una sede compatibile con le condizioni di salute evidenziate, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. Sono stati confermati gli effetti del precedente decreto cautelare monocratico, con sospensione dell'assegnazione presso la sede di Gioia del Colle fino all'esito del riesame. Il giudice ha ritenuto favorevolmente apprezzabili le censure nella sommaria delibazione cautelare e ha ravvisato il pregiudizio grave e irreparabile. Il prosieguo è stato rinviato alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 930 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Richiamato quale base normativa del transito in soprannumero del personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
D.M. 18 aprile 2002
Richiamato insieme all'art. 930 del d.lgs. n. 66/2010 quale disciplina del transito del personale militare non idoneo nei ruoli civili del Ministero della Difesa.
art. 55 c.p.a.
Applicato quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, è favorevolmente apprezzabile la censura relativa all'assegnazione di un dipendente a una sede distante dalla residenza quando l'amministrazione abbia contestualmente recepito un giudizio medico che controindica l'impiego in mansioni o condizioni suscettibili di provocare intenso stress psico-fisico, poiché la distanza e le modalità di pendolarismo possono risultare incompatibili con le limitazioni sanitarie accertate.
- Quando emergano elementi di possibile incompatibilità tra le condizioni di salute del dipendente e la sede di servizio assegnata, il giudice amministrativo può disporre cautelarmente il riesame dell'assegnazione, fissando all'amministrazione un termine per rivalutare la posizione alla luce delle condizioni sanitarie dell'interessato.
- La sospensione cautelare dell'assegnazione può essere mantenuta fino alla conclusione del riesame amministrativo, qualora l'esecuzione dell'atto possa arrecare un pregiudizio grave e irreparabile alla salute o all'equilibrio psico-fisico dell'interessato.
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