Cassazione Penale, Sentenza n. 40382/2022 del 26/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo aveva ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica. Ha dedotto due motivi: 1) violazione di legge per erronea attribuzione della condotta al solo titolare formale della fornitura (sostenendo che il reale fruitore era il figlio titolare dell'esercizio commerciale servito dalla derivazione abusiva); 2) inosservanza di norme processuali per la mancata notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, dichiarando la nullità per mancata notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia. Tale nullità, di ordine generale intermedio, non è sanata dall'inosservanza dell'obbligo di eccepire da parte del difensore d'ufficio nominato. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina. Il primo motivo è stato assorbito dal secondo.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 97, comma 4
art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.
La mancata notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia determina una nullità non automaticamente sanabile; l'assenza di eccezione da parte del difensore d'ufficio non cura il vizio quando il difensore originario non è stato avvisato
Massime di principio
- La mancata notifica agli avvocati di fiducia di atti decisivi (es. decreto di citazione in appello) configura una nullità procedurale rilevante che può comportare l'annullamento della sentenza e la ripetizione del giudizio.
- La inosservanza del vizio da parte del difensore nominato d'ufficio non sempre sana il difetto di notifica al difensore originario; il vizio è di ordine generale intermedio e va valutato autonomamente.
- Nei casi in cui venga contestata l'attribuzione della condotta per mera titolarità formale (es. fornitura intestata a chi non ne è l'effettivo utilizzatore), il giudice deve approfondire la prova dell'effettivo uso della fornitura prima di ritenere la responsabilità, ma tale questione può rimanere assorbita se sussiste una nullità procedurale rilevante.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe, è fondamentale verificare la regolare notifica degli atti al difensore di fiducia e sollevare tempestivamente eventuali nullità; in assenza di notifica, è probabile il rinvio del processo ad altra sezione per nuovo esame.
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