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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23791/2021 del 02/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di collaborazione tra le parti, in occasione del quale una società si era obbligata a non svolgere, per dodici mesi dalla cessazione del rapporto, attività concorrenziale diretta o indiretta nei confronti dell'altra, anche tramite società partecipate o terzi incaricati. Secondo il giudice di merito, la promessa sarebbe stata violata perché un terzo, incaricato dalla promittente, avrebbe svolto attività concorrente in favore di un soggetto terzo nel periodo coperto dal divieto; la promissaria aveva quindi ottenuto in primo grado una condanna al pagamento di una somma qualificata dal giudice come indennizzo, mentre la corte d'appello ha confermato la decisione valorizzando l'inadempimento dell'obbligo di adoperarsi affinché il terzo tenesse il comportamento promesso ex art. 1381 c.c. Con il ricorso per cassazione la società condannata ha dedotto: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per asserita introduzione in appello di una domanda nuova; 2) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione, sostenendo che in primo grado era stato attribuito un indennizzo a fronte di una domanda di risarcimento; 3) violazione degli artt. 329 e 346 c.p.c. per presunto giudicato interno sull'esclusione dell'inadempimento, non essendo stato proposto appello incidentale; 4) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo; 5) ulteriore vizio di extrapetizione per modifica della causa petendi; 6) omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla parziale esecuzione del fatto del terzo, che secondo la ricorrente avrebbe escluso l'inadempimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la pretesa domanda nuova in appello non era individuabile e, in ogni caso, la resistente si era limitata a chiedere il rigetto dell'impugnazione. Ha respinto il secondo e il quinto motivo escludendo l'extrapetizione: la domanda originaria era di risarcimento per inadempimento della promessa del fatto del terzo e la decisione di merito ha attribuito proprio quel bene della vita, senza pronunciare su fatti o oggetto diversi. Ha respinto il terzo motivo perché il primo giudice non aveva escluso l'inadempimento, ma lo aveva anzi ritenuto sussistente; la corte d'appello si era limitata a confermare tale accertamento. Ha respinto il quarto motivo rilevando che non vi era reale contrasto tra motivazione e dispositivo, trattandosi al più di un uso improprio del termine "indennizzo" per indicare la posta risarcitoria. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché diretto a ottenere una nuova valutazione del fatto, preclusa in cassazione, e comunque non incidente sulla ratio decidendi, che collocava l'inadempimento nel periodo coperto dal patto. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    in appello non può essere introdotta una domanda nuova fondata su diversa causa petendi; nel caso concreto, però, tale domanda nuova non risultava proposta dalla parte appellata.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è extrapetizione quando il giudice attribuisce il bene della vita richiesto sulla base dei medesimi fatti allegati; inoltre la censura di omessa pronuncia sull'extrapetizione non è configurabile nei termini prospettati.

  • artt. 329 e 346 c.p.c.

    non si forma giudicato interno su un punto che non sia stato escluso dalla sentenza di primo grado; nel caso concreto l'inadempimento era stato invece affermato dal primo giudice.

  • art. 111 Cost.

    il dedotto contrasto tra motivazione e dispositivo non sussiste se il dispositivo è coerente con l'esito della motivazione, anche quando vi sia un lapsus terminologico.

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza non è nulla per contrasto tra motivazione e dispositivo quando la motivazione consente di ricostruire chiaramente la decisione effettiva.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro per denunciare nullità della sentenza e vizi processuali come la violazione dell'art. 112 c.p.c. o il contrasto tra motivazione e dispositivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    consente di censurare la violazione di norme processuali sostanziali o processuali, qui invocata per gli artt. 329 e 346 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    non permette una rivalutazione del merito; è inammissibile se mira a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 1381 c.c.

    la promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo comporta un obbligo del promittente di adoperarsi affinché il terzo assuma o tenga il comportamento promesso e, in caso di mancato adempimento, l'obbligo di risarcire il danno subito dal promissario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c. impone al promittente un obbligo di facere consistente nell'adoperarsi per ottenere dal terzo il comportamento promesso; se il terzo non adempie, il promittente risponde del danno da inadempimento verso il promissario.
  • Non sussiste extrapetizione quando il giudice attribuisce il medesimo bene della vita richiesto, sulla base dei fatti allegati dall'attore, anche se nella motivazione usa impropriamente una diversa etichetta terminologica.
  • La deduzione di omessa pronuncia o di violazione dell'art. 112 c.p.c. non è fondata se il giudice di merito ha comunque deciso sul nucleo della domanda e ha confermato la responsabilità per inadempimento già accertata.
  • Il giudizio di cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito: il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando mira solo a rivalutare il fatto o le prove.
  • Il contrasto tra motivazione e dispositivo integra nullità solo quando impedisce di ricostruire la decisione effettiva; non lo integra un semplice uso inesatto di un termine, se il contenuto sostanziale della pronuncia resta chiaro.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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