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Sentenza

Sentenza n. 1193/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202500264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere paesaggistico negativo della Soprintendenza, provvedimento negativo dell'Ente Parco e decreto regionale di valutazione di impatto ambientale non favorevole e diniego del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la prosecuzione con ampliamento della cava

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, autorizzata alla coltivazione della cava di trachite "Buso" nel territorio del Parco Regionale dei Colli Euganei, ha impugnato dapprima il parere negativo della Soprintendenza e il provvedimento negativo della Comunità dell'Ente Parco, deducendo eccesso di potere per sviamento, motivazione apparente o insufficiente e contraddittorietà tra atti, anche in rapporto al precedente parere favorevole della Commissione Tecnica del Parco. Ha sostenuto che la Soprintendenza non avrebbe considerato le caratteristiche effettive del progetto, consistente nell'approfondimento di una fossa già esistente, nell'utilizzo di tecniche meccaniche senza esplosivi e in un'area non percepibile dall'esterno, e avrebbe valorizzato elementi estranei alla compatibilità paesaggistica, quali la candidatura dei Colli Euganei a Riserva della Biosfera MAB UNESCO e la parete di cava preesistente. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto regionale che aveva espresso giudizio non favorevole di VIA e negato il PAUR, nonché i pareri del Comitato VIA e gli atti presupposti, deducendo illegittimità derivata, motivazione incongrua, falsa applicazione dell'art. 32 della l.r. Veneto n. 13/2018, motivazione insufficiente e contraddittoria e mancata considerazione del fabbisogno di trachite per la conservazione del patrimonio storico-artistico e del parere favorevole del Comune. La questione centrale riguardava l'interpretazione dell'art. 32 della l.r. n. 13/2018: secondo la ricorrente, la drastica riduzione degli impatti avrebbe dovuto essere comparata con le tecniche ordinarie di estrazione della trachite in generale; secondo l'Amministrazione, la verifica doveva essere concretamente riferita al progetto e al sito interessato.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo infondate tutte le censure. Ha ritenuto adeguatamente motivato il parere della Soprintendenza, che aveva ricostruito il valore paesaggistico del sito, considerato il raddoppio della trincea di scavo, la realizzazione di una depressione con caratteristiche estranee al contesto dei Colli Euganei e l'assenza di misure di mitigazione della parete di cava percepibile su vasta scala. Il giudice ha escluso che la preesistente compromissione dell'area o la precedente autorizzazione della parete rendessero irrilevanti tali elementi nella valutazione del nuovo intervento. Ha inoltre ritenuto legittimo il provvedimento dell'Ente Parco, osservando che il precedente parere favorevole della Commissione Tecnica era destinato a essere assorbito dalla successiva e prevalente valutazione paesaggistica negativa. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha interpretato l'art. 32 della l.r. n. 13/2018 nel senso che la norma introduce una deroga eccezionale e selettiva ai vincoli del Piano Ambientale e del Progetto Tematico Cave. Il parametro comparativo è costituito dalle tecniche normalmente adottate per l'estrazione della trachite, ma la verifica della drastica riduzione degli impatti deve essere svolta concretamente, caso per caso, con riferimento alle caratteristiche morfologiche, paesaggistiche, operative ed ecosistemiche del sito. L'innovazione tecnica, quale l'impiego del filo diamantato in luogo degli esplosivi, non è sufficiente di per sé: il proponente deve dimostrare che essa produca una effettiva e drastica riduzione degli impatti e non mantenga o peggiori quelli derivanti dall'attività autorizzata. Il TAR ha posto sul proponente l'onere di fornire uno studio di fattibilità sperimentale e una documentazione tecnica articolata, con dati, simulazioni e analisi idonei a dimostrare i presupposti derogatori; spetta poi all'Amministrazione motivare le ragioni dell'insufficienza degli elementi prodotti. Nel caso concreto, il Comitato VIA aveva esaminato il consumo di territorio, le alterazioni paesaggistiche e gli impatti ambientali nelle fasi estrattiva e ricompositiva, rilevando l'assenza di miglioramenti sensibili, modeste riduzioni per alcuni profili e lievi peggioramenti per altri. Il giudice ha ritenuto tali valutazioni tecniche adeguatamente motivate, non manifestamente illogiche né inattendibili, e quindi non sostituibili in sede giurisdizionale. Ha escluso anche la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché il Comitato VIA aveva esaminato e respinto con motivazione le osservazioni della ricorrente. Il fabbisogno di trachite pregiata è stato qualificato come ragione politico-legislativa della deroga, non come condizione autonoma sufficiente a superare il mancato accertamento della drastica riduzione degli impatti. Il parere favorevole del Comune non poteva prevalere sulla valutazione paesaggistico-ambientale negativa. Spese compensate per la peculiarità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 32 l.r. Veneto 16 marzo 2018, n. 13

    «possono essere autorizzate [...] attività di cava per l’estrazione di trachite, in deroga alle limitazioni contenute nel Piano Ambientale e nel Progetto Tematico Cave»; il progetto deve essere «ad alto contenuto innovativo» e deve emergere «un’effettiva drastica riduzione degli impatti paesaggistici ed ambientali» rispetto alle «coltivazioni condotte con le usuali tecniche normalmente adottate per l’estrazione della trachite»

    La disposizione configura una deroga eccezionale e selettiva. Il confronto iniziale è con il modello ordinario di coltivazione della trachite, ma la verifica della drastica riduzione deve essere concretamente declinata sul progetto e sul sito interessato. L’innovazione è soltanto il mezzo e non è sufficiente senza la prova di una riduzione effettiva e drastica degli impatti.

  • art. 27-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Disciplina il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, nell’ambito del quale sono stati adottati il giudizio negativo di VIA e il diniego dell’autorizzazione richiesta.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    La partecipazione al procedimento è stata ritenuta rispettata poiché il Comitato VIA ha esaminato e motivatamente respinto le osservazioni presentate dalla ricorrente dopo il preavviso di rigetto.

  • art. 1 l. 29 novembre 1971, n. 1097

    Vieta, nel territorio dei Colli Euganei, l’apertura di nuove cave e la ripresa di esercizio di cave inattive alla data indicata dalla legge.

  • art. 2 l. 29 novembre 1971, n. 1097

    Prevede la cessazione delle attività per determinate cave e disciplina la prosecuzione delle altre attività estrattive secondo il successivo art. 3.

  • art. 3 l. 29 novembre 1971, n. 1097

    Subordina la continuazione delle attività estrattive considerate alla previa approvazione di un progetto di coltivazione.

  • art. 5, lett. n), d.m. 17 ottobre 2007

    Ribadisce il divieto di apertura e ampliamento delle cave nelle ZPS, salve le attività previste dagli strumenti di pianificazione già vigenti o approvati nel periodo transitorio.

Massime di principio

  • La deroga regionale ai limiti ordinari dell’attività estrattiva in un’area protetta, subordinata a un progetto altamente innovativo e a un’effettiva drastica riduzione degli impatti, non attribuisce al privato un diritto all’autorizzazione, ma configura una facoltà amministrativa esercitabile soltanto in presenza della rigorosa prova di tutti i presupposti normativi.
  • Ai fini della deroga, il parametro comparativo è rappresentato dalle tecniche normalmente adottate per l’estrazione della medesima risorsa, ma la verifica della riduzione degli impatti deve essere effettuata concretamente sul singolo progetto e sul sito interessato, considerando morfologia, visibilità, fronte di cava, modalità operative e contesto ambientale.
  • La mera introduzione di una tecnica estrattiva nuova non dimostra l’effettiva drastica riduzione degli impatti quando il progetto mantenga gli effetti delle lavorazioni ordinarie o determini un peggioramento della situazione paesaggistica e ambientale preesistente.
  • L’onere di dimostrare i presupposti della deroga grava sul proponente, che deve presentare uno studio di fattibilità sperimentale e una documentazione tecnica completa, con dati, simulazioni e analisi comparative; l’Amministrazione deve poi motivare le ragioni per cui gli elementi prodotti non risultano sufficienti.
  • Le valutazioni tecnico-discrezionali della Soprintendenza e degli organi ambientali sono sindacabili soltanto per difetto di motivazione, errore di fatto, manifesta illogicità, incoerenza o inattendibilità; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’autorità competente.
  • Nella disciplina derogatoria dell’attività estrattiva, il fabbisogno di materiale pregiato per la conservazione del patrimonio storico-artistico costituisce la ratio della possibilità di deroga, ma non una condizione autonoma sufficiente a superare il mancato accertamento dell’effettiva drastica riduzione degli impatti.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAutorizzazione paesaggisticaAree protette, fauna e floraPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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