Cassazione Penale, Sentenza n. 22946/2022 del 13/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Lecce (sez. Taranto) che ha confermato la sua responsabilità per il reato di truffa aggravata, contestando: (i) la genericità e indeterminatezza dell'imputazione ai sensi dell'art. 429, comma 2 c.p.p. (sostenendo che la contestazione non indicava "quali reati dovevano essere ritenuti in continuazione" e non specificava danno e profitto); (ii) la qualificazione come continuazione ex art. 81 c.p. (perché gli episodi sarebbero riferibili a due sole mensilità); (iii) il diniego della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p.; (iv) il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62‑bis c.p.. Il ricorso è inoltre criticato per mancanza di specificità ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p. e per essere, in parte, reiterazione di doglianze già disattese in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile: molti motivi erano nuovi o privi della specificità necessaria e/o meramente reiterativi delle censure già respinte in appello. In particolare è stato richiamato il principio secondo cui la nullità dell'imputazione per indeterminatezza è di natura relativa e deve essere eccepita tempestivamente (art. 491 c.p.p.), perciò non poteva essere sollevata tardivamente. La Corte ha confermato l'orientamento della Corte d'Appello che aveva riconosciuto la continuazione e aveva negato la causa di non punibilità e le attenuanti generiche alla luce della gravità e della reiterazione delle condotte; la Corte d'Appello aveva comunque rideterminato la pena in termini più favorevoli grazie al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 429, comma 2 c.p.p.
Richiamata in relazione alla presunta indeterminatezza dell'imputazione; la Corte ha ritenuto che la relativa eccezione sia di natura relativa e quindi non rilevabile d'ufficio se non tempestivamente eccepita.
art. 491 c.p.p.
Applicato come termine di decadenza per eccepire la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per indeterminatezza; la mancata eccezione nei termini rende la questione inammissibile.
art. 581, comma 1 c.p.p.
Richiamato per richiedere la specificità dei motivi di ricorso in Cassazione; motivi generici o non specifici sono inammissibili.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Invocato come limite all'ammissibilità dei motivi che devono avere la specificità richiesta; ragioni meramente reiterative o non confrontate con le motivazioni impugnate sono inammissibili.
art. 81 c.p.
Contestata dal ricorrente in ordine alla qualificazione come reati continuati; la Corte ha ritenuto la questione non incidentalmente nuova e quindi inammissibile per essere sollevata tardivamente.
art. 131‑bis c.p.
Richiamato dal ricorrente per chiedere la causa di non punibilità; la Corte d'Appello lo ha negato valutando la ripetitività e la gravità della condotta, decisione confermata dalla Cassazione per inammissibilità del motivo.
art. 62‑bis c.p.
Invocato per ottenere le circostanze attenuanti generiche; la Corte d'Appello le ha negate in considerazione della particolare gravità e reiterazione delle condotte, valutazione non scalfita in Cassazione.
art. 616 c.p.p.
Applicato dalla Cassazione per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (quantificata in euro 3.000) a causa della colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Eccepire la nullità o indeterminatezza dell'imputazione è utile solo se fatto tempestivamente: la nullità di natura relativa va sollevata nei termini (art. 491 c.p.p.) o si perde il diritto di far valere la questione in grado successivo.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici (artt. 581 e 591 c.p.p.); doglianze generiche o mero riproporre censure già esaminate sono inammissibili.
- Questioni nuove sollevate per la prima volta in Cassazione o in udienza sono, salvo eccezioni, di regola inammissibili; è necessario articolare e sostenere le censure già nei gradi precedenti.
- La valutazione della sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131‑bis e delle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito: la Cassazione verifica la legittimità della motivazione e l'osservanza dei principi di diritto, non riesamina i fatti liberamente.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa, è possibile l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a titolo di riparazione (art. 616 c.p.p.); pertanto valutare con attenzione l'ammissibilità e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.
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