Ordinanza n. 7267/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento del provvedimento di inammissibilità della domanda n. INN24_W2MG54DX- pubblicato e non notificato in data 19.02.2026 con il quale di confermava che” non sono state considerate valide ragioni per riaprire il procedimento istruttorio e pertanto l’esito resta confermato”; della successiva graduatoria nazionale di pubblicazione delle domande ammesse; di ogni atto conseguente e successivo, connesso e/o conseguenziale; e per quanto occorrer possa del Bando “Fondo per l’innovazione in agricoltura Avviso di apertura del portale di accesso alle agevolazioni e istruzioni operative per l’anno 2024”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inammissibilità della domanda di agevolazione nell'ambito del Fondo per l'innovazione in agricoltura, nonché la successiva graduatoria nazionale delle domande ammesse
Esito
La controversia
La società agricola ha impugnato il provvedimento con cui ISMEA ha confermato l'inammissibilità della domanda di accesso alle agevolazioni del Fondo per l'innovazione in agricoltura, ritenendo non sussistenti ragioni per riaprire il procedimento istruttorio. Sono stati inoltre impugnati la successiva graduatoria nazionale delle domande ammesse e gli atti conseguenti, nonché, ove occorrente, il bando relativo all'apertura del portale di accesso alle agevolazioni per l'anno 2024. Nella fase cautelare è emerso un contrasto tra le parti circa l'esistenza di un elenco o graduatoria delle imprese ammesse al finanziamento e circa la sua pubblicazione e accessibilità. Il Collegio ha rilevato che le imprese utilmente ammesse potrebbero rivestire la qualità di controinteressate e ha sollevato d'ufficio il possibile vizio processuale derivante dalla mancata notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato. Le parti sono state invitate a dedurre sull'esistenza dell'elenco, sulla pubblicità e accessibilità dello stesso e sulla completezza del contraddittorio.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né sulla domanda cautelare né sul merito del ricorso. Ha ritenuto insufficienti le informazioni fornite oralmente in camera di consiglio e ha disposto un incombente istruttorio a carico di ISMEA, che dovrà fornire chiarimenti documentati sull'esistenza dell'elenco delle imprese ammesse al finanziamento e, se esistente, sui relativi dati di pubblicazione e accessibilità. Il Collegio ha inoltre invitato tutte le parti a dedurre sulla possibile necessità di notificare il ricorso ad almeno un controinteressato, prospettando d'ufficio una questione di rito relativa all'integrità del contraddittorio. È stato assegnato il termine di trenta giorni per le deduzioni e la definizione della fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 5 giugno 2026, con riserva di ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese, comprese quelle della fase cautelare.
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