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Sentenza

Sentenza del 19/01/2016 n. 233 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

CREDITI PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO - Divieto di doppia imposizione - Omessa indicazione in dichiarazione di redditi di fonte estera e del relativo credito per imposte ivi assolte - Rettifica del reddito - Omesso contemporaneo riconoscimento del credito correlato - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava il disconoscimento del credito d'imposta relativo alle imposte assolte all'estero. L'omessa indicazione in dichiarazione dei redditi esteri e del relativo credito non avrebbe dovuto comportare la perdita definitiva del beneficio quando l'Ufficio aveva comunque accertato e assoggettato a imposizione italiana quei redditi. Il diniego del credito avrebbe determinato una doppia imposizione, fondata su un'inadempienza meramente formale.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. È stato ritenuto illegittimo il mancato riconoscimento del credito per le imposte pagate all'estero contestualmente alla rettifica del reddito estero. L'art. 165, comma 8, TUIR deve essere interpretato sistematicamente, alla luce del divieto di doppia imposizione e dei principi generali dell'ordinamento, evitando che l'omessa indicazione dichiarativa produca una doppia tassazione sostanziale quando il reddito estero è stato comunque accertato e tassato in Italia.

Norme richiamate

  • Art. 165, comma 8, TUIR

    Nega il diritto alla detrazione delle imposte pagate all'estero in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero.

    La disposizione non deve essere applicata in modo automatico e isolato quando l'Amministrazione accerta comunque i redditi esteri e li assoggetta a imposizione italiana. In tale situazione, il diniego del credito può determinare una doppia imposizione contraria ai principi generali dell'ordinamento.

  • Principio del divieto di doppia imposizione

    Il sistema tributario deve evitare che lo stesso reddito sia tassato integralmente sia nello Stato estero sia in Italia, soprattutto quando la mancata indicazione in dichiarazione costituisce una violazione formale e il reddito è stato comunque ricondotto a tassazione dall'Ufficio.

Massime di principio

  • L'omessa indicazione in dichiarazione di un reddito estero non comporta necessariamente la perdita definitiva del credito per le imposte pagate all'estero se l'Amministrazione accerta comunque quel reddito e lo tassa in Italia.
  • Le norme che limitano il credito d'imposta devono essere interpretate insieme al divieto di doppia imposizione e non possono essere applicate in modo da produrre una duplicazione sostanziale del prelievo per una mera irregolarità formale.
  • Il riconoscimento del credito presuppone comunque la prova dell'effettivo pagamento dell'imposta estera, della riferibilità al medesimo reddito e della definitività del prelievo, oltre al rispetto degli eventuali limiti quantitativi previsti dalla legge.
  • La decisione riguarda il caso in cui il reddito estero sia stato effettivamente recuperato a tassazione in Italia; non implica che ogni omissione dichiarativa sia irrilevante né esclude possibili sanzioni per la violazione degli obblighi dichiarativi.

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