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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35957/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP del Tribunale di Venezia che le aveva applicato la custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere pluriaggravata e reati connessi. I ricorsi per cassazione contestavano: a) carenza o genericita della motivazione del provvedimento originario in relazione alla specifica posizione della Stecca; b) inesistenza o insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto al capo di associazione a delinquere e mancata considerazione che le sue condotte fossero solo finalizzate a tornaconto personale; c) difetto di motivazione circa le esigenze cautelari e la concretezza del pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi ritenendoli infondati. Ha confermato che la motivazione dell'ordinanza di custodia, pur succinta e formulata anche con valutazione cumulativa delle posizioni, era comunque sufficiente e integrabile dal tribunale del riesame. La Corte ha ritenuto provato un grave quadro indiziario basato su materiale captativo e altre risultanze, con attribuzione alla Stecca di funzioni di fiancheggiamento, ruolo di autista in reati predatori e detenzione di arma per il sodalizio; ne ha ricavato l'attualita delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura carceraria. Rigetto dei ricorsi, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai fini di legge.

Norme richiamate

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione del provvedimento restrittivo; la Corte conferma che la motivazione puo essere anche succinta purché idonea a consentire il contraddittorio e non del tutto priva di vaglio critico

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine alle competenze e alla motivazione del GIP; la Corte ritiene che il riesame possa integrare motivazioni se il provvedimento originario indica le ragioni della cautela, anche in forma sintetica

  • art. 273 cod. proc. pen.

    La nozione di gravi indizi ai fini cautelari è meno rigorosa rispetto ai criteri probatori richiesti per il giudizio di merito; è sufficiente un insieme indiziario idoneo a fondare una qualificata probabilità di responsabilità

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in tema di esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto però che l'ordinanza abbia adeguatamente valutato le esigenze di custodia e la concretezza del pericolo di reiterazione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Menziionato per distinguere il livello di prova richiesto in fase cautelare (non si richiede la prova piena ex art.192 comma 2) dalla valutazione degli indizi in istruttoria

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale per l'invio della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta remissione in libertà; la Corte dispone l'invio ai sensi di tale articolo

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Richiamata per le modifiche introdotte agli artt. 292 e 309 c.p.p.; la Corte interpreta tali modifiche come consententi al tribunale del riesame di integrare motivazioni compatte purché esista un minimo di ragioni enunciate dal GIP

Massime di principio

  • La revisione in sede di legittimità della motivazione cautelare è limitata: la Cassazione non può rimettere in discussione valutazioni di merito palesemente fondate su elementi probatori, salvo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione
  • Per l'applicazione di misure cautelari è sufficiente un quadro di gravi indizi non equiparabile alla prova piena; gli indizi richiedono una qualificata probabilità, non la certezza richiesta per la condanna
  • Un provvedimento cautelare con motivazione succinta ma non totalmente priva di vaglio critico può essere integrato e sostenuto in sede di riesame; è invece inammissibile una motivazione completamente vuota che non consenta il contraddittorio
  • L'incensuratezza dell'indagato non è di per sé idonea ad escludere esigenze cautelari quando il quadro indiziario, la partecipazione alle azioni del gruppo e la disponibilità di armi risultano adeguatamente provati
  • Per contestare efficacemente una custodia cautelare bisogna denunciare specifiche violazioni di legge o dimostrare la manifesta illogicità del ragionamento giudiziale; mere diverse ricostruzioni dei fatti non bastano in cassazione
  • Le esigenze cautelari devono essere motivate con riferimento a elementi concreti di pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio; tuttavia la valutazione può essere cumulativa e fondata sulla gravità complessiva dei fatti

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