Cassazione Penale, Sentenza n. 33284/2024 del 29/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rocca era stato condannato per il reato di occultamento totale o parziale delle scritture contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000) relativamente all'anno d'imposta 2014, in particolare per la mancata esibizione della fattura n. 3 del 18/02/2014 di euro 109.434,00. In cassazione ha proposto due motivi: (1) censura della qualificazione della condotta come occultamento anziché distruzione (il che, sostiene, determinerebbe l'estinzione del reato per prescrizione), criticando la valutazione negativa della testimonianza della sorella che aveva riferito la distruzione della fattura; (2) richiesta del riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), in ragione del successivo comportamento riparatorio dell'imputato (riconoscimento del debito, piani di pagamento, pagamenti effettivi e adesione a misure di “rottamazione”).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che la ricostruzione dei giudici di merito (qualificazione della condotta come occultamento e disconoscimento della versione della teste circa la distruzione) fosse coerente e non manifestamente illogica, per cui non suscettibile di revisione in sede di legittimità; ha inoltre confermato che il reato di occultamento delle scritture contabili è di natura permanente e si considera consumato al termine dell'accertamento fiscale, escludendo l'estinzione per prescrizione. Sul secondo motivo ha stabilito che, sebbene il pagamento del debito tributario e l'adesione a misure di rateizzazione/rottamazione possano essere rilevanti ai fini dell'art. 131-bis, nel caso concreto tali comportamenti non riparano le specifiche conseguenze dell'occultamento (l'ostacolo alla ricostruzione della contabilità e all'attività di accertamento), perciò non è stata riconosciuta la causa di non punibilità per particolare tenuità. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
Sanziona l'occultamento totale o parziale delle scritture contabili. La Corte interpreta il reato come di natura permanente: l'obbligo di esibizione permane finché dura il controllo fiscale, perciò il momento consumativo si individua alla conclusione dell'accertamento (non al momento iniziale delle condotte materiali).
art. 131-bis cod. pen.
Prevede la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto; la giurisprudenza recente e la sentenza ammettono che l'adempimento del debito tributario, anche tramite rateizzazione o adesione a misure di rottamazione, può essere valutato positivamente, ma solo se rilevante a riparare le conseguenze concrete del reato. Nel caso di occultamento documentale, il pagamento dell'imposta non necessariamente ripara il pregiudizio arrecato all'attività di controllo e quindi può risultare insufficiente.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (novellazione art. 131-bis)
Ha modificato i criteri applicativi dell'art. 131-bis, ampliando i fattori valutabili (tra cui comportamenti riparatori e adempimento del debito). La Corte richiama la novella ma precisa che l'applicabilità resta rimessa a una valutazione concreta dell'efficacia riparatoria dell'atto successivo al reato.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e vizio della motivazione). La Corte osserva che tali censure non possono essere usate per ottenere una diversa lettura delle prove quando le motivazioni di merito risultino coerenti e non manifestamente illogiche.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso: condanna alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. La Corte applica l'articolo quantificando il versamento in euro 3.000,00.
Massime di principio
- Le valutazioni di fatto e di credibilità delle prove compiute da Tribunale e Corte d'appello vincolano la Corte di cassazione: non sono rivedibili in sede di legittimità salvo manifesta illogicità, accertata travisamento della prova o prova inesistente.
- La qualificazione tra distruzione e occultamento di documenti è decisiva: l'occultamento delle scritture contabili è considerato reato permanente e si consuma al termine dell'accertamento fiscale (quindi la prescrizione decorre da tale momento).
- Il comportamento successivo dell'imputato (pagamento del debito, rateizzazione, adesione a rottamazioni) può concorrere alla valutazione di un'eventuale esclusione della punibilità ex art. 131-bis, ma solo se effettivamente idoneo a riparare o attenuare le conseguenze specifiche del reato. Il semplice pagamento dell'imposta non cancella necessariamente l'ostacolo arrecato all'attività di accertamento derivante dall'occultamento documentale.
- La testimonianza di persone con rapporti di interesse con l'imputato (es. familiari, dipendenti) richiede particolare scrutinio: se la versione appare incongrua rispetto alle prassi commerciali o alle risultanze, i giudici di merito possono ritenerla inverosimile e non attendibile.
- La doppia conformità di condanna (Tribunale e Corte d'appello concordi) rafforza la stabilità della decisione di merito e rende più difficile l'accoglimento di censure in cassazione.
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