Cassazione Penale, Sentenza n. 19352/2024 del 15/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, ai sensi dell'art. 18-bis della L. n. 69/2005, ha rifiutato la consegna all'autorità giudiziaria rumena di Aurei Andronic e ha riconosciuto la sentenza rumena di condanna per violazioni fiscali (24/06/2022, definitiva 18/10/2023) adattandone l'esecuzione in Italia riducendo la pena a nove anni di reclusione. Il ricorrente deduce: 1) eccessività della pena inflitta dal Tribunale di Bucarest (13 anni e 9 mesi); 2) mancata valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio e possibilità di misure alternative in base ai principi costituzionali e all'ordinamento italiano; 3) errata applicazione degli artt. 2 e 4 d.lgs. n. 74/2000 e dell'art. 81 c.p., in particolare per non avere riconosciuto la continuazione con precedente condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente svolto il triplice accertamento richiesto per il riconoscimento dell'esecuzione della sentenza straniera (ricondurre il fatto a fattispecie interne, verificare compatibilità di durata e natura della pena, e accertare che il trattamento sanzionatorio non sia inferiore o indebitamente più grave) e che avesse effettuato l'adattamento sanzionatorio previsto (art. 10, comma 6, d.lgs. n. 161/2010): ha ricondotto i fatti agli artt. 2 e 4 d.lgs. n. 74/2000, ha ridotto la pena in base al limite massimo previsto in Italia (sei anni per il reato più grave) e ha applicato la continuazione e il criterio moderatore di cui all'art. 81, terzo comma, cod. pen., fissando la pena complessiva in nove anni (con un calcolo favorevole al ricorrente). Ha altresì rilevato che la continuazione con una precedente sentenza del 2019 non poteva essere riconosciuta perché non richiesta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 18-bis L. n. 69 del 2005
Consente al giudice nazionale di rifiutare la consegna per estradizione (mandato di arresto europeo) quando sussistono presupposti quali il radicamento in Italia; la Corte d'appello ha correttamente applicato tale norma ritenendo sussistente il radicamento e rifiutando la consegna.
artt. 2 e 4 d.lgs. n. 74 del 2000
I fatti contestati in Romania sono stati ricondotti alle fattispecie previste da tali articoli (violazioni fiscali). La Corte ha verificato la corrispondenza tra fattispecie straniere e interne prima di procedere all'adattamento sanzionatorio.
art. 81, terzo comma, cod. pen.
Applicato come criterio moderatore per calcolare la pena complessiva in presenza di reati continuati/concorrenti; la Corte d'appello ha usato tale criterio riducendo la pena risultante dall'aggregazione.
art. 10, comma 6, d.lgs. n. 161 del 2010
Norma di recepimento della Decisione Quadro 2008/909/GAI relativa all'esecuzione delle sentenze: impone l'adattamento sanzionatorio evitando che la pena da eseguire sia inferiore alla sanzione prevista in Italia per reati simili, con la sentenza straniera come limite massimo; la Corte d'appello ha correttamente effettuato l'adattamento entro tali limiti.
Decisione quadro 2002/584/GAI (European Arrest Warrant)
Principio del reciproco affidamento tra Stati membri e limiti al controllo nazionale: il rifiuto di esecuzione è eccezionale e richiede verifica del rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di ragionevolezza ed equità; la Corte si è attenuta a questi criteri.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna per il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di ricorso infondato: la Corte ha applicato tale sanzione.
Massime di principio
- Per il riconoscimento e l'esecuzione in Italia di una sentenza penale straniera è necessario un triplice controllo: a) ricondurre il fatto a una fattispecie penale italiana corrispondente; b) verificare compatibilità di natura e durata della pena con l'ordinamento italiano; c) accertare che il trattamento sanzionatorio non sia né inferiore né ingiustificatamente più grave rispetto a quello previsto in Italia e a quello inflitto nello Stato di emissione.
- L'autorità nazionale può rifiutare la consegna (m.a.e.) quando ricorrono ragioni che rendono prevalente il radicamento o altri presupposti di legge (es. art. 18-bis L. n. 69/2005), ma ciò non impedisce di riconoscere la sentenza straniera e adattarne l'esecuzione nel rispetto dei limiti interni.
- L'adattamento sanzionatorio deve rispettare il principio secondo cui la pena da eseguire non può essere inferiore alla sanzione prevista in Italia per reati simili e la pena straniera funge da limite massimo; il giudice italiano può ridurre la pena straniera applicando le regole interne (massimali, continuazione, criteri moderatori).
- Il controllo del giudice italiano non può trasformarsi in un riesame del merito della valutazione discrezionale del giudice straniero: le censure sull'entità della pena o sulla discrezionalità dell'organo giudicante estero sono irrilevanti salvo profili che implichino violazioni dei diritti fondamentali o dei principi di ragionevolezza ed equità.
- Se si intende ottenere il riconoscimento della continuazione con precedenti condanne estere, tale richiesta deve essere espressamente formulata: in assenza di istanza specifica, il giudice nazionale non applica la continuazione esterna.
- Ricorsi in Cassazione basati su valutazioni di fatto o su diverse quantificazioni della pena rischiano l'inammissibilità per manifesta infondatezza se il giudice di merito ha effettuato gli accertamenti richiesti e operato correttamente l'adattamento sanzionatorio.
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