Sentenza n. 14804/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie – Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione – Divisione V – Emittenza Radiotelevisiva. Contributi prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0005444.14-02-2025 avente ad oggetto: “Conclusione del procedimento di riesame della graduatoria definitiva dei contributi ex articolo 52, comma 18, legge n. 448/2001 per le emittenti radiofoniche locali per l’annualità 2015 nei limiti e nella parte indicati nella sentenza TAR per il Lazio n. 11314/2024 e nell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4318/2024”, notificata all’odierna ricorrente il 14 febbraio 2025; - nonché del presupposto decreto di modifica determinazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie – Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione – Divisione X – Emittenza Radiotelevisiva. Contributi prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.I.0004690.10-02-2025, pubblicato esclusivamente sul sito del Ministero e mai comunicato all’odierna ricorrente (secondo atto oggetto di ricorso), attraverso cui non è stato riconosciuto alla ricorrente il punteggio spettante alla stessa relativamente ai giornalisti impiegati, con conseguente attribuzione di punteggio “0; nonché per il riconoscimento in favore della società ricorrente del suo diritto ad adeguata valutazione della propria domanda per l’ottenimento dei contributi ex art. 52, comma XVIII, L. 448/2001 per l’anno 2015 e, conseguentemente, per l’attribuzione alla stessa del dovuto punteggio relativamente alla categoria dipendenti giornalisti nella graduatoria per i contributi ex art. 52, comma XVIII, L. 448/2001, per l’anno 2015; delle maggiori somme dovute, per effetto della corretta attribuzione del punteggio relativo alla categoria dipendenti giornalisti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota ministeriale conclusiva del riesame e presupposto decreto di modifica della graduatoria definitiva dei contributi per le emittenti radiofoniche locali relativi all'annualità 2015, nella parte in cui è stato azzerato il punteggio per i giornalisti dipendenti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare di un'emittente radiofonica locale, aveva inizialmente ottenuto nella graduatoria provvisoria il punteggio relativo ai giornalisti dipendenti. Tale punteggio era stato successivamente negato nella graduatoria definitiva. In un precedente giudizio il TAR aveva annullato il provvedimento limitatamente al difetto di motivazione, ordinando il riesercizio del potere. In sede di riedizione, il Ministero ha confermato l'azzeramento del punteggio, motivandolo con la mancata regolarità contributiva previdenziale presso l'INPGI alla data di presentazione della domanda per l'annualità 2015. La ricorrente ha dedotto: istruttoria apparente e carente, violazione della disciplina sui contributi e dell'obbligo di attivare una procedura di regolarizzazione, lesione del legittimo affidamento; violazione degli artt. 1, 3 e 6 della l. n. 241/1990 per motivazione apparente, perplessa e inadeguata; travisamento dei fatti, falsità o insussistenza dei presupposti, sviamento, illogicità e ingiustizia manifesta; violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, adeguatezza e proporzionalità. La ricorrente ha inoltre richiamato il riconoscimento della regolarità contributiva ricevuto, per la medesima annualità, in procedimenti distinti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l'esistenza di piani di rateizzazione dei debiti contributivi.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento adottato in sede di riesercizio del potere, poiché il Ministero ha indicato nella certificazione INPGI attestante l'irregolarità contributiva alla data della domanda il presupposto decisivo per l'azzeramento del punteggio. Non sussistono quindi difetto di istruttoria o di motivazione. I provvedimenti favorevoli ottenuti dalla ricorrente presso la Presidenza del Consiglio riguardavano procedimenti autonomi, privi di rapporto di presupposizione o interferenza necessaria con quello controverso, e non erano idonei a superare la certificazione INPGI, non essendo stata prodotta documentazione contraria sufficiente. La deduzione relativa ai piani di rateizzazione è stata dichiarata inammissibile perché nuova e introdotta soltanto con memoria; comunque, dagli atti risultava riferita alle annualità 2016 e 2017, non a quella 2015 oggetto di causa. È stata esclusa anche la lesione del legittimo affidamento, poiché la graduatoria provvisoria ha natura endoprocedimentale ed è fisiologicamente modificabile all'esito dell'istruttoria definitiva. Il Ministero aveva acquisito la certificazione INPGI il 9 giugno 2017 e poteva pertanto rideterminare il punteggio nella graduatoria definitiva. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 52, comma 18, l. n. 448/2001
Costituisce la base normativa del regime di contributi per le emittenti radiofoniche locali, nell'ambito del quale è stata formata la graduatoria controversa.
art. 2 d.m. n. 225/2002
È invocato dalla ricorrente in relazione ai requisiti e alla valutazione rilevanti per l'attribuzione del punteggio contributivo; il ricorso è stato ritenuto infondato.
art. 31, comma 8, l. n. 98/2013
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla regolarizzazione contributiva; il giudice non ha ritenuto fondate le relative censure.
artt. 1, 3 e 6 l. n. 241/1990
Impongono, secondo le deduzioni della ricorrente, il rispetto dei principi di buon andamento, motivazione e corretta istruttoria; il TAR ha ritenuto che il Ministero avesse esplicitato adeguatamente presupposti di fatto e ragioni giuridiche.
art. 97 Cost.
È stato invocato in relazione ai principi di buon andamento, affidamento, adeguatezza e proporzionalità; il giudice ha escluso la relativa violazione.
Massime di principio
- In sede di riesercizio del potere conseguente all'annullamento di un precedente provvedimento per difetto di motivazione, l'amministrazione adempie all'obbligo conformativo quando individua in modo esplicito il presupposto fattuale e la ragione giuridica della nuova determinazione, purché tali elementi risultino dall'istruttoria compiuta.
- La certificazione dell'ente previdenziale competente, attestante l'irregolarità contributiva alla data rilevante per la domanda di contributo, può costituire il presupposto decisivo per negare il relativo punteggio, quando l'interessato non produca documentazione idonea a dimostrarne l'erroneità o l'inattendibilità.
- Il riconoscimento della regolarità contributiva nell'ambito di un procedimento amministrativo autonomo non vincola l'amministrazione procedente in un diverso procedimento, se tra i due procedimenti non sussiste un rapporto di presupposizione o interferenza necessaria.
- La graduatoria provvisoria ha natura endoprocedimentale e non consolida un affidamento tutelabile al mantenimento del punteggio, essendo fisiologicamente modificabile all'esito dell'istruttoria definitiva.
- La deduzione relativa a fatti o documenti nuovi, introdotta per la prima volta con memoria e non con l'atto processuale tempestivamente previsto, è inammissibile; in ogni caso, un piano di rateizzazione riferito ad annualità diverse da quella oggetto della domanda non è idoneo a dimostrare la regolarità contributiva rilevante nel giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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