Sentenza n. 609/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a fronte dell’istanza avanzata in data 24.07.2023 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "AGROPV - CAMPANEDDA" dalla potenza di 61,854 MWp e delle relative opere di connessione da realizzarsi nel Comune di Sassari, pur a fronte della diffida del 26.03.2025; per la condanna dell’Amministrazione resistente a provvedere ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sul procedimento di VIA relativo a un impianto agrivoltaico e alle opere di connessione
Esito
Favorevole al ricorrente (proponente impianto)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla domanda di VIA presentata il 24 luglio 2023 ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006, nonché la condanna dell'amministrazione a concludere il procedimento. Dopo la verifica di completezza della documentazione e la pubblicazione dell'avviso al pubblico il 9 agosto 2023, la consultazione è terminata l'8 settembre 2023, ma il procedimento è rimasto fermo nella fase di istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. La ricorrente ha dedotto il superamento dei termini previsti dall'art. 25 del d.lgs. 152/2006, qualificati come perentori, e ha evidenziato l'irrilevanza dell'inerzia della Commissione, incardinata presso il Ministero, rispetto all'obbligo ministeriale di concludere il procedimento. Il Ministero ha opposto il criterio di priorità previsto dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. 152/2006 per i progetti di maggiore potenza e ha sostenuto che la trasmissione di documentazione integrativa volontaria nel giugno 2024 avrebbe riaperto la consultazione e allungato i termini.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio dell'amministrazione. Ha ritenuto pacifico il superamento dei termini procedimentali dell'art. 25 del d.lgs. 152/2006 e ha escluso che il criterio di priorità fondato sulla maggiore potenza dell'impianto possa giustificare il mancato rispetto dei termini perentori nei procedimenti relativi ad altri progetti. In assenza di un provvedimento generale e organizzativo che specifichi soglie ed effetti della priorità, tale criterio non consente né la sospensione a tempo indeterminato dei procedimenti di minore potenza né la disapplicazione dei termini legislativi. Anche l'elevato numero di istanze e le difficoltà organizzative dell'amministrazione non possono essere opposti al privato per giustificare il ritardo. Il giudice ha inoltre ribadito che la mancata acquisizione dei pareri o l'eventuale loro contenuto negativo non eliminano l'obbligo del Ministero di adottare un provvedimento espresso. Ha ordinato alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre lo schema di VIA entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, al Direttore generale competente di adottare il provvedimento conclusivo entro i successivi 60 giorni e, in caso di ulteriore inerzia, al Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, quale titolare del potere sostitutivo, di adottare i provvedimenti entro i successivi 90 giorni. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 152/2006
Disciplina la presentazione dell'istanza e la pubblicazione della documentazione ai fini del procedimento di VIA.
art. 25 d.lgs. 152/2006
Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni.
I termini per la predisposizione dello schema e per l'adozione del provvedimento di VIA sono perentori; il loro superamento integra l'illegittimità del silenzio e non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere.
art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006
Attribuisce il potere sostitutivo al Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile in caso di ulteriore inadempimento degli organi ordinariamente competenti.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La perentorietà riguarda tutti i termini del procedimento di VIA, comprese le fasi istruttorie e prodromiche, e impedisce che ritardi organizzativi o criteri di priorità siano utilizzati per disapplicarli di fatto.
art. 8, comma 1, d.lgs. 152/2006
progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista
Il criterio legislativo di priorità per i progetti di maggiore potenza non legittima, da solo, il mancato rispetto dei termini perentori degli altri procedimenti né la loro sospensione a tempo indeterminato.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di motivare mediante richiamo a precedenti conformi, utilizzato per recepire l'orientamento già formatosi sulla questione.
Massime di principio
- Nel procedimento di VIA, tutti i termini previsti dall'art. 25 del d.lgs. 152/2006, inclusi quelli relativi alle fasi istruttorie e alla predisposizione dello schema di provvedimento, hanno natura perentoria; il loro inutile decorso rende illegittimo il silenzio dell'amministrazione e non elimina l'obbligo di adottare un provvedimento espresso.
- Il criterio di priorità previsto dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. 152/2006 per i progetti di maggiore potenza non consente, in assenza di una disciplina generale e organizzativa che ne definisca soglie ed effetti, di sospendere o differire sine die i procedimenti relativi a impianti di potenza inferiore, né di derogare ai termini perentori dell'art. 25.
- L'elevato numero di procedimenti e le difficoltà organizzative dell'amministrazione impongono l'adozione di adeguate misure interne, ma non possono giustificare lo sforamento dei termini legislativi né trasferire sul privato le conseguenze dell'inefficienza amministrativa.
- La mancata acquisizione dei pareri endoprocedimentali, così come l'eventuale contenuto negativo degli stessi, non esonera l'amministrazione competente dall'obbligo di concludere il procedimento di VIA con un provvedimento espresso.
- Accertata l'illegittimità del silenzio, il giudice può assegnare termini successivi e coordinati agli organi competenti per la predisposizione dello schema, l'adozione del provvedimento finale e, in caso di ulteriore inerzia, l'esercizio del potere sostitutivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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