Sentenza del 26/05/2015 n. 2329 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - Imposte sul reddito - Società di persone - Giudice competente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, cioè la società e tutti i soci interessati, è nullo per violazione del principio del contraddittorio. Il testo non indica quale parte abbia promosso il ricorso né un vincitore individuale; l'esito consiste nell'annullamento o nella dichiarazione di nullità del procedimento non correttamente instaurato, con necessità di integrare il contraddittorio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento del reddito di una società di persone e la sua imputazione per trasparenza ai singoli soci. Poiché l'accertamento del reddito sociale e quello dei redditi imputati ai soci sono strettamente connessi e reciprocamente dipendenti, società e soci devono partecipare necessariamente allo stesso giudizio.
Norme richiamate
Principio del litisconsorzio necessario nel processo tributario
Quando l'accertamento riguarda unitariamente il reddito di una società di persone e la relativa imputazione ai soci, società e soci sono parti necessarie dello stesso giudizio.
Principio del contraddittorio
La mancata partecipazione di tutti i soggetti necessari determina la nullità del giudizio, perché impedisce una decisione valida nei confronti di tutti gli interessati.
Imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone
Il reddito prodotto dalla società viene imputato ai soci secondo il meccanismo della trasparenza; per questo, la validità dell'accertamento societario e quella degli accertamenti personali dei soci sono reciprocamente collegate.
Massime di principio
- Quando un accertamento tributario riguarda il reddito di una società di persone e, per effetto della trasparenza fiscale, i redditi dei soci, il giudizio deve coinvolgere congiuntamente società e soci interessati.
- Un processo instaurato soltanto dalla società o soltanto da alcuni soci, senza la partecipazione degli altri litisconsorti necessari, è esposto alla nullità per violazione del contraddittorio.
- Il giudice deve verificare anche d'ufficio la corretta integrazione del contraddittorio e, se necessario, disporre la partecipazione dei soggetti mancanti prima di decidere nel merito.
- La regola riguarda soprattutto controversie inscindibilmente collegate sull'esistenza o sull'ammontare del reddito sociale e sulla sua imputazione ai soci; non necessariamente ogni controversia fiscale individuale e autonoma del singolo socio.
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