Cassazione Penale, Sentenza n. 33512/2025 del 09/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova addebitando la violazione degli artt. 168-quater c.p. e 464-octies c.p.p. Sostiene che il Tribunale si sarebbe limitato a prendere atto della comunicazione di notizia di reato (resistenza a pubblico ufficiale) senza effettuare una valutazione di merito; contesta la ricostruzione fattuale sostenendo che non si è sottratto al posto di blocco né ha posto in essere una fuga pericolosa.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivo: l'impugnazione avverso la revoca dell'ammissione alla messa alla prova in cassazione è consentita solo per vizi di diritto ai sensi dell'art. 464-octies, comma 3, c.p.p.; il ricorrente, pur richiamando la violazione di legge, in realtà censura la ricostruzione di fatti (vizio di merito) non sindacabile in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 168-quater cod. pen.
Richiamata dal ricorrente nella censura, ma la Corte non ha ritenuto di svolgere una valutazione sul merito fattuale; dalla decisione emerge che la presunta violazione normativa non è stata accertata perché il ricorso si risolve in una contestazione di fatto.
art. 464-octies cod. proc. pen.
La Corte interpreta questa disposizione nel senso che il ricorso per cassazione avverso la revoca della messa alla prova è esperibile solo per vizio di violazione di legge (comma 3); sono inammissibili le censure che si risolvono in una valutazione di merito/fatti.
Massime di principio
- Avverso la revoca dell'ammissione alla messa alla prova in Cassazione è possibile dedurre solo vizi di diritto: le critiche alla ricostruzione fattuale sono inammissibili.
- Se si intende impugnare l'ordinanza di revoca, il ricorso deve individuare un errore di diritto (errata applicazione della norma, vizio procedurale, travisamento del fatto qualificabile come vizio di diritto), non limitarsi a proporre una versione alternativa dei fatti.
- La formulazione del motivo deve essere tecnica e collegata alla norma: una censura puramente fattuale rischia l'inammissibilità e le relative sanzioni (spese e, come nel caso, somma alla Cassa delle ammende).
- Quando si contesta la valutazione probatoria o la ricostruzione dei fatti, occorre valutare prima i rimedi processuali idonei (es. impugnazioni ammesse in grado di merito) o raccogliere elementi che trasformino la contestazione fattuale in un vizio di diritto.
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