Sentenza del 30/09/2021 n. 2717 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Irrituale ma valida la notifica della cartella tramite Pec
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava la cartella di pagamento n. 014/2017 per euro 16.495,18 (periodo imposta 2013) contestando: 1) la nullità/inesistenza della notifica via PEC perché l'allegato era un PDF non sottoscritto digitalmente (non un file p7m o documento informatico «nativo»); 2) la nullità della cartella per omissione dell'invio dell'avviso bonario/omesso contraddittorio preventivo ex art. 6 co. 5 Statuto del Contribuente / art. 36-bis DPR 600/73.
La decisione
La Corte territoriale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza della CTP di Bari. Ha ritenuto regolare la notifica via PEC (anche se il documento era in formato PDF e non p7m): la copia informatica della cartella cartacea allegata alla PEC non necessita di firma digitale in assenza di norma che disponga diversamente; inoltre, l'eventuale irritualità è stata sanata dal raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.). Quanto al mancato avviso bonario/contraddittorio, la CTR ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per l'obbligo generale del contraddittorio endoprocedimentale (non era tributo “armonizzato”, né era dimostrata l'esistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione tali da imporre l'avviso). Condanna della ricorrente al pagamento delle spese del grado.
Norme richiamate
art. 156 c.p.c.
La sanatoria per raggiungimento dello scopo può eliminare gli effetti dell'irritualità della notifica se l'atto ha comunque raggiunto la conoscenza del destinatario.
D.L. 31/05/2010 n.78, art. 38
art. 38 D.L. 31/05/2010 n.78
Ha introdotto la possibilità di notifiche via PEC nei confronti di imprese secondo le modalità del DPR n.68/2005; il documento trasmesso via PEC è qualificato come 'documento informatico'.
D.P.R. 11/02/2005 n.68
D.P.R. 11/02/2005 n.68, art. 3
Regola le modalità di notifica via PEC e qualifica il concetto di 'documento informatico' nel contesto delle notifiche.
D.Lgs. 7/03/2005 n.82 (CAD)
art. 21, art. 22, art. 23 del CAD
Definisce il documento informatico e le copie per immagine: il documento informatico ha garanzie di integrità e le copie per immagine hanno efficacia probatoria se la conformità è attestata o nei casi consentiti dalla legge.
D.P.R. 29/09/1973 n.602
art. 25 e art. 26 (comma 2)
L'art.25 disciplina la forma della cartella di pagamento (modello ministeriale) che non richiede la sottoscrizione dell'esattore; l'art.26 comma 2 autorizza l'utilizzo della PEC per le notifiche dell'agente della riscossione.
D.P.R. 27/07/1973 n.600
Prevede l'invio di apposite comunicazioni al contribuente in caso di risultati diversi da quanto indicato in dichiarazione (controlli automatizzati) e disciplina l'avviso bonario/contraddittorio in tali ipotesi.
L. 27/07/2000 n.212 (Statuto del Contribuente)
Stabilisce il principio del contraddittorio preventivo quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è un obbligo generale in tutti i casi di iscrizione a ruolo.
Corte di Cassazione, sez. VI, 15/06/2021, n.16929
Ha affermato che l'irritualità della notificazione via PEC non comporta automaticamente la nullità se l'atto ha comunque raggiunto la conoscenza del destinatario (sanatoria per raggiungimento dello scopo).
Corte di Cassazione, sez. VI, 27/11/2020, n.27181
Ha stabilito che la copia informatica della cartella cartacea notificata via PEC non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale in assenza di prescrizione normativa diversa.
Corte di Cassazione, sez. un., 9/12/2015, n.24823
Principio: il diritto nazionale non impone un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria salvo specifica previsione; per i tributi 'armonizzati' il mancato contraddittorio può comportare invalidità dell'atto se il contribuente dimostra che avrebbe potuto produrre elementi decisivi.
Massime di principio
- La notifica via PEC è valida anche se l'allegato è una copia informatica in formato PDF della cartella originariamente cartacea: la firma digitale non è sempre necessaria a meno che una norma non lo richieda espressamente.
- L'eventuale irritualità formale della notifica può essere sanata se l'atto ha comunque raggiunto il destinatario e prodotto conoscenza (art.156 c.p.c.), quindi in concreto va valutato l'effetto sostanziale e non solo la forma.
- Il formato p7m non è l'unico idoneo a comprovare la validità della notifica; va valutata la natura del documento (atto nativo digitale vs copia per immagine) e la corrispondenza ai requisiti di legge.
- L'obbligo del contraddittorio preventivo non sussiste in via generale per tutti gli atti tributari: è richiesto solo quando è previsto da norma o quando si tratta di tributi armonizzati (diritto UE) o quando esistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione che il contribuente documenta concretamente.
- In casi simili al giudizio, chi contesta la notifica via PEC deve: a) dimostrare che la forma irregolare ha impedito la conoscenza dell'atto, b) indicare la norma che richiede la firma digitale o l'attestazione di conformità, o c) provare che l'assenza di contraddittorio ha impedito di far valere difese concrete che avrebbero cambiato l'esito.
- Quando si impugna una cartella per omesso avviso bonario/contraddittorio, il ricorrente deve specificare quali aspetti rilevanti della dichiarazione erano incerti e quali argomentazioni avrebbe prodotto nel contraddittorio, per dimostrare l'effettiva lesione derivante dalla mancata procedura.
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