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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04466/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo non rispettasse il requisito di specificità imposto dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché privo di un puntuale confronto critico con le ragioni della decisione di appello. Conseguentemente, l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la sua penale responsabilità e il trattamento sanzionatorio per il delitto di truffa aggravata. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge penale e vizio di motivazione in punto di responsabilità. La Corte ha però rilevato che la censura era del tutto generica e aspecifica, perché non individuava gli elementi posti a base dell'impugnazione né si confrontava puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, reputata esauriente e logicamente corretta.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e argomentati; la censura generica, non confrontata con la motivazione della decisione impugnata, è inidonea a consentire il controllo del giudice di legittimità e determina l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve indicare in modo puntuale gli errori denunciati e confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente una contestazione assertiva o meramente riproduttiva.
  • La violazione del requisito di specificità dei motivi, quando impedisce al giudice dell'impugnazione di individuare le censure e di esercitare il sindacato richiesto, comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La conferma in appello della responsabilità per truffa aggravata resta ferma se il ricorso non articola censure specifiche idonee a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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