Sentenza n. 1086/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - della determinazione -OMISSIS- di protocollo del 12 maggio 2025 (notificata in data 19 maggio 2025), con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri I Reparto SM Ufficio Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri, ha rigettato la richiesta del ricorrente di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri alla richiesta di assegnazione temporanea presso una sede nella provincia di Palermo, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. L'Amministrazione si è costituita sostenendo l'infondatezza delle censure. In sede cautelare il TAR ha accolto la domanda. Successivamente, all'esito del riesame, l'Amministrazione ha annullato il diniego originario e ha disposto l'assegnazione temporanea del ricorrente, con decorrenza immediata, presso una stazione dei Carabinieri in provincia di Palermo, nell'ambito territoriale indicato nell'istanza e coincidente con l'area della residenza familiare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che il provvedimento amministrativo sopravvenuto del 10 settembre 2025 avesse integralmente soddisfatto la pretesa azionata: l'originario diniego è stato annullato in sede di riesame e il ricorrente è stato temporaneamente assegnato alla sede richiesta, con efficacia immediata. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità dei vizi dedotti. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001
Disciplina l'assegnazione temporanea richiesta dal militare; il successivo provvedimento amministrativo ha disposto l'assegnazione nella sede territoriale indicata nell'istanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l'Amministrazione adotta un provvedimento idoneo a soddisfare integralmente la pretesa fatta valere in giudizio.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione annulla l'atto impugnato e adotta una nuova determinazione che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente.
- Nel giudizio avente a oggetto il diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, l'annullamento del diniego e la contestuale assegnazione temporanea presso una sede compresa nell'ambito territoriale richiesto determinano il pieno soddisfacimento della pretesa e impongono la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
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