Sentenza n. 7241/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma n. 4484/2024, depositata e resa pubblica il 16.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 40777/2023, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva ordinato l'attivazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., lamentando che il Ministero non avesse dato esecuzione a una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro e previdenza, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 ed era stata ordinata l'attivazione della carta. Il ricorso riguardava esclusivamente la mancata attivazione della carta, non il pagamento delle spese di lite liquidate nel giudizio ordinario. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione presso la sede reale il 19 aprile 2024; il ricorso di ottemperanza era stato notificato e depositato il 23 maggio 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze che comportano obblighi a carico delle amministrazioni. Non era controverso che il giudicato non fosse stato ancora eseguito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, in quanto la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Poiché l'inottemperanza non era controversa, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato attivando in favore della ricorrente la Carta elettronica spettante per l'importo riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente dell'Amministrazione, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari. Il Collegio non ha applicato una penalità di mora, ritenendo rilevanti la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali intervenute, le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio e lo stato della finanza pubblica. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l'azione di ottemperanza; il giudice ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato, per l'eventuale persistente inottemperanza, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione costituisce condizione per proporre l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è proponibile quando la sentenza da eseguire sia stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- Quando l'inottemperanza a un giudicato che impone all'Amministrazione un'attività vincolata non è contestata, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di eseguire la decisione entro un termine perentorio, specificando l'attività necessaria per conformarsi al giudicato.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo nel dirigente dell'Amministrazione competente e attribuendogli un termine successivo per compiere gli atti necessari all'esecuzione.
- La penalità di mora non deve essere necessariamente applicata quando la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali e le difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio rendano non opportuno fissare una somma per l'ulteriore inesecuzione del giudicato.
- L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali non comporta un compenso autonomo quando il relativo onere rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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