Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/08/2022 n. 24301 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L.O.M. ha impugnato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della Silversea Cruises Ltd (redditi prodotti e non dichiarati in Italia per l'anno 2001, a seguito di verifica fiscale per il periodo 01/01/1996-07/02/2001). Le censure hanno riguardato: nullità del procedimento per violazione del contraddittorio durante la verifica (assenza del rappresentante legale, L.d.M., che avrebbe cessato la carica l'8/6/2001); vizi nelle notifiche dell'avviso (mancata osservanza delle formalità dell'art.140 c.p.c. e notifica all'estero); carenza di legittimazione e interesse ad agire di L.O.M. (agito in proprio e non per la società); e applicabilità della legge straniera per accertare la rappresentanza organica della società (L. n.218/1995, art.25, comma 2) essendo la società avente sede legale nello Stato estero indicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la vera parte attrice è la Silversea Cruises Ltd, imputando agli atti processuali la spendita del nome della società da parte di L.O.M. (che si era comportato come rappresentante legale o amministratore di fatto), e ha ritenuto irrilevante la presunta cessazione della carica non risultante dal registro delle imprese. Ha dichiarato legittime le attività di verifica (non è necessaria la presenza del titolare se vi è un delegato) e valide o comunque sanate le notifiche (anche quella effettuata presso la residenza del rappresentante secondo art.145 c.p.c., e le eventuali nullità sanate dalla costituzione in giudizio ai sensi dell'art.156 c.p.c.). Nel merito ha ritenuto legittima la ricostruzione extracontabile dei redditi operata dall'Ufficio tramite metodo induttivo (determinazione dei costi in mancanza di prova contraria). Pertanto l'accertamento è stato confermato e il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 6, 10, 12

    Le doglianze sul contraddittorio sono state ritenute infondate: la Corte ha ritenuto che la verifica sia stata svolta con rispetto del contraddittorio avendo partecipato delegati e soggetti idonei; la presenza del legale rappresentante non è sempre prescritta quando vi sia un delegato.

  • Codice di procedura civile, art. 140

    L'omessa osservanza delle formalità dell'art.140 c.p.c. comporta nullità e non inesistenza della notifica; tali nullità possono essere sanate dalla costituzione della parte (art.156 c.p.c.) se ricorrono le condizioni.

  • Codice di procedura civile, art. 145

    La notifica eseguita presso la residenza del rappresentante legale è idonea quando il rappresentante è qualificabile come tale nei confronti dell'Ufficio (giurisprudenza citata). La Corte ha ritenuto valida la notifica presso la residenza di L.O.M. in quanto la cessazione non risultava opponibile.

  • Codice di procedura civile, art. 156

    La costituzione in giudizio della parte destinataria dell'atto sanifica la nullità della notifica (salvo casi di inesistenza), pertanto i vizi formali delle notifiche all'ente risultano superati dalla costituzione della società in giudizio.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    Norma richiamata nell'ambito degli strumenti di accertamento fiscale: il potere di ricostruzione del reddito è legittimo quando la dichiarazione è omessa o inattendibile; la Corte ha ritenuto legittima la ricostruzione induttiva effettuata dall'Ufficio.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52

    La Corte ha precisato che l'obbligo di presenza del 'titolare dello studio o di un suo delegato' previsto da tale norma riguarda una fattispecie specifica (accessi in studi professionali) e non si estende automaticamente alle verifiche presso società di capitali; quindi la verifica presso la società era regolare anche in presenza di delegato.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 2

    Richiamato in relazione a questioni di impugnazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria; la Corte non ha ritenuto fondate le censure procedurali che avrebbero impedito la regolarità del giudizio.

  • Legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 25, comma 2

    La norma disciplina la legge applicabile alla rappresentanza delle società estere. La Corte ha affermato che la legge italiana si applica se la sede effettiva di amministrazione è in Italia; essendo accertato che la sede effettiva era a Roma, la cessazione della carica non iscritta nel registro italiano non è opponibile.

Massime di principio

  • Se una persona fisica compie atti processuali e difende in giudizio la posizione di una società (proporre ricorso, appello, memorie, eccezioni), tali atti possono essere imputati alla società per 'spendita del nome' anche se la procura non esplicita la qualifica, quando il contesto e l'intestazione lo dimostrano.
  • La cessazione della carica di rappresentanza di una società non è opponibile ai terzi fintantoché non sia iscritta nel registro delle imprese; le iscrizioni producono effetto pubblicitario ed opponibilità dalla data di iscrizione.
  • Una notifica viziata nella forma ai sensi dell'art.140 c.p.c. è, generalmente, nulla ma non inesistente; la nullità può essere sanata dalla costituzione in giudizio dell'interessato (art.156 c.p.c.) salvo casi di notifica inesistente.
  • La notifica effettuata alla residenza del rappresentante può essere valida (art.145 c.p.c.) se il rappresentante è, nei fatti o nei registri pubblici, legittimato a riceverla; la prova dell'opponibilità di una cessazione non iscritta grava su chi la deduce.
  • Nelle verifiche fiscali presso società, la presenza del titolare non è sempre richiesta: è sufficiente la presenza di un delegato idoneo anche conferito oralmente, salvo disposizioni specifiche per particolari fattispecie (es. art.52 D.P.R. n.633/1972 per studi professionali).
  • L'ufficio può ricostruire il reddito in via induttiva in mancanza di dichiarazione o di documentazione probante: l'utilizzo di criteri presuntivi (es. determinazione forfettaria dei costi in percentuale dei ricavi) è legittimo se non viene fornita prova contraria adeguata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.