Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18944/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti erano stati condannati in primo e secondo grado per fatti avvenuti durante un controllo della Polizia Stradale: avrebbero minacciato gli agenti per impedire la contestazione del mancato uso delle cinture di sicurezza. In cassazione i ricorrenti impugnano per vizi di riqualificazione del fatto (mutamento della fattispecie originaria), per violazione delle garanzie difensive e mancata riapertura dell'istruttoria, per vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo specifico, per mancato riconoscimento della causa di giustificazione ex art. 393-bis c.p. e per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondati i motivi che lamentavano la riqualificazione del fatto, osservando che gli elementi fattuali contestati riguardavano condotte poste in essere durante l'esecuzione del controllo da parte degli agenti e dunque non vi fu una riqualificazione surprise che potesse ledere le garanzie difensive. I motivi concernenti prova, dolo, giustificazione e tenuità sono stati valutati come contestazioni di merito non idonee a travolgere la valutazione probatoria dei giudici di merito. Per tali ragioni la condanna è stata confermata e i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 336 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie originariamente contestata; la Corte ha valutato che gli elementi fattuali contenuti nell'imputazione sono compatibili con la qualificazione definitiva e quindi non vi è stata violazione derivante dalla diversa enunciazione della norma

  • art. 337 cod. pen.

    Norma relativa alla resistenza a pubblico ufficiale richiamata rispetto alla qualificazione operata dai giudici di merito; la condotta è stata ritenuta integrabile sulla base degli elementi fattuali emersi

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Articolo evocato dai ricorrenti per lamentare omissione di comunicazione/ordinanza in caso di riqualificazione: la Corte ha ritenuto che non sia stata in concreto operata una riqualificazione sorpresa che imponga l'applicazione della tutela prevista dall'art. 521

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto alla difesa non sia stato leso alla luce del complesso del procedimento e della prevedibilità della nuova qualificazione

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per profili del giusto processo (diritto alla difesa e al contraddittorio): la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU secondo cui non c'è violazione quando la nuova qualificazione è prevedibile o i fatti costitutivi sono già compresi nell'imputazione originaria

  • art. 393-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di giustificazione eccepita dai ricorrenti: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente escluso l'operatività della causa di giustificazione sulla base della ricostruzione fattuale

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Criteri di impugnazione in cassazione: applicato per escludere che le censure si risolvessero in mera rivalutazione del merito anziché in vizi di motivazione rilevanti ai fini di cassazione

Massime di principio

  • La riqualificazione giuridica dei fatti da parte del giudice di merito non determina automaticamente violazione delle garanzie difensive: occorre dimostrare che la nuova qualificazione sia stata imprevedibile e abbia concretamente pregiudicato l'esercizio della difesa
  • La Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione del merito a quella dei giudici di fatto: le alternative plausibili nella lettura delle prove non sono motivo di annullamento se i giudici di merito hanno motivato coerentemente le proprie scelte
  • Per ottenere la rinnovazione dell'istruttoria a seguito di diversa qualificazione è necessario indicare con specificità quali mezzi di prova nuovi o diversi sarebbero decisivi e perché la diversa qualificazione abbia inciso sull'assetto probatorio
  • Le doglianze relative al dolo o all'esistenza di cause di giustificazione vanno fondate su specifici vizi di motivazione o errori di diritto del giudice; puri rilievi probatori che propongono una diversa ricostruzione non sono di per sé idonei in cassazione
  • La giurisprudenza europea valorizza il complesso del procedimento: se l'imputato ha avuto possibilità effettiva di far valere le proprie ragioni nelle fasi successive, difficilmente si configura violazione degli artt. 6 CEDU o 111 Cost.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.