Cassazione Penale, Sentenza n. 18944/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati in primo e secondo grado per fatti avvenuti durante un controllo della Polizia Stradale: avrebbero minacciato gli agenti per impedire la contestazione del mancato uso delle cinture di sicurezza. In cassazione i ricorrenti impugnano per vizi di riqualificazione del fatto (mutamento della fattispecie originaria), per violazione delle garanzie difensive e mancata riapertura dell'istruttoria, per vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo specifico, per mancato riconoscimento della causa di giustificazione ex art. 393-bis c.p. e per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondati i motivi che lamentavano la riqualificazione del fatto, osservando che gli elementi fattuali contestati riguardavano condotte poste in essere durante l'esecuzione del controllo da parte degli agenti e dunque non vi fu una riqualificazione surprise che potesse ledere le garanzie difensive. I motivi concernenti prova, dolo, giustificazione e tenuità sono stati valutati come contestazioni di merito non idonee a travolgere la valutazione probatoria dei giudici di merito. Per tali ragioni la condanna è stata confermata e i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 336 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie originariamente contestata; la Corte ha valutato che gli elementi fattuali contenuti nell'imputazione sono compatibili con la qualificazione definitiva e quindi non vi è stata violazione derivante dalla diversa enunciazione della norma
art. 337 cod. pen.
Norma relativa alla resistenza a pubblico ufficiale richiamata rispetto alla qualificazione operata dai giudici di merito; la condotta è stata ritenuta integrabile sulla base degli elementi fattuali emersi
art. 521 cod. proc. pen.
Articolo evocato dai ricorrenti per lamentare omissione di comunicazione/ordinanza in caso di riqualificazione: la Corte ha ritenuto che non sia stata in concreto operata una riqualificazione sorpresa che imponga l'applicazione della tutela prevista dall'art. 521
art. 111 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto alla difesa non sia stato leso alla luce del complesso del procedimento e della prevedibilità della nuova qualificazione
art. 6 CEDU
Richiamato per profili del giusto processo (diritto alla difesa e al contraddittorio): la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU secondo cui non c'è violazione quando la nuova qualificazione è prevedibile o i fatti costitutivi sono già compresi nell'imputazione originaria
art. 393-bis cod. pen.
Norma sulla causa di giustificazione eccepita dai ricorrenti: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente escluso l'operatività della causa di giustificazione sulla base della ricostruzione fattuale
art. 606 cod. proc. pen.
Criteri di impugnazione in cassazione: applicato per escludere che le censure si risolvessero in mera rivalutazione del merito anziché in vizi di motivazione rilevanti ai fini di cassazione
Massime di principio
- La riqualificazione giuridica dei fatti da parte del giudice di merito non determina automaticamente violazione delle garanzie difensive: occorre dimostrare che la nuova qualificazione sia stata imprevedibile e abbia concretamente pregiudicato l'esercizio della difesa
- La Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione del merito a quella dei giudici di fatto: le alternative plausibili nella lettura delle prove non sono motivo di annullamento se i giudici di merito hanno motivato coerentemente le proprie scelte
- Per ottenere la rinnovazione dell'istruttoria a seguito di diversa qualificazione è necessario indicare con specificità quali mezzi di prova nuovi o diversi sarebbero decisivi e perché la diversa qualificazione abbia inciso sull'assetto probatorio
- Le doglianze relative al dolo o all'esistenza di cause di giustificazione vanno fondate su specifici vizi di motivazione o errori di diritto del giudice; puri rilievi probatori che propongono una diversa ricostruzione non sono di per sé idonei in cassazione
- La giurisprudenza europea valorizza il complesso del procedimento: se l'imputato ha avuto possibilità effettiva di far valere le proprie ragioni nelle fasi successive, difficilmente si configura violazione degli artt. 6 CEDU o 111 Cost.
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