Cassazione Penale, Ordinanza n. 08181/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione richiama la correttezza della motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche e sulla graduazione della pena, ritenendo non sindacabile in cassazione il diverso apprezzamento sollecitato dalla difesa.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Nel procedimento a carico di un imputato, la difesa ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 27/06/2024, censurando con due motivi trattati congiuntamente vizi di motivazione e violazione di legge. Le doglianze riguardavano, in sostanza, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, il trattamento sanzionatorio applicato. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura sulle attenuanti generiche non è deducibile in sede di legittimità e, comunque, è manifestamente infondata perché la sentenza impugnata contiene una motivazione priva di evidenti illogicità, fondata sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Ha inoltre ribadito che la determinazione della pena, inclusi aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
La graduazione della pena, inclusa la fissazione della pena base, va effettuata dal giudice di merito nel rispetto dei criteri legali di discrezionalità sanzionatoria.
art. 133 c.p.
La determinazione del trattamento sanzionatorio deve essere ancorata ai criteri di valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere, rimessi al giudice di merito.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riesaminare il merito della valutazione relativa alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche, salvo vizi di motivazione manifesti o violazioni di legge effettive.
- Il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti, essendo sufficiente che dia conto di quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- La determinazione della pena, compresa la valutazione degli aumenti e diminuzioni legati alle circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo se la motivazione è mancante, apparente o manifestamente illogica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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