Cassazione Penale, Sentenza n. 14184/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'appello cautelare proposto avverso il diniego di revoca della custodia cautelare in carcere disposto dal GIP. Il ricorrente articolava due motivi: (i) violazione del "giudicato cautelare", violazione dell'art. 5 CEDU e omessa motivazione circa la sussistenza di un quadro indiziario idoneo; (ii) violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. per omessa valutazione delle esigenze cautelari alla luce di sopravvenute decisioni favorevoli ai coindagati.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore del ricorrente ha depositato, il 4 marzo 2026, rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha ritenuto che non fosse documentata una causa di sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente; per tale motivo ha considerato la rinuncia come non esimente dalla condizione di soccombenza e ha ridotto la somma da versare alla Cassa delle ammende alla misura di euro 1.000. Inoltre ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito delle censure cautelari né sulle questioni di diritto sostanziale (art. 5 CEDU, artt. 274-275 cpp) in quanto il procedimento si è chiuso per inammissibilità.
Norme richiamate
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - art. 5
Invocata dal ricorrente per presunta violazione del diritto alla libertà; la Corte non ha esaminato la questione nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso per rinuncia.
Codice di procedura penale - art. 274
Rilevato dal ricorrente in relazione all'obbligo di valutare le esigenze cautelari; la Corte non ha deciso sul punto per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione.
Codice di procedura penale - art. 275
Richiamato dal ricorrente circa la necessità di riesame delle esigenze cautelari dopo decisioni favorevoli ai coindagati; la questione non è stata affrontata sul merito per inammissibilità.
Giurisprudenza citata
Sez. 5, n.30253 del 15/07/2025; Sez. 1, n.15908 del 22/02/2024
Richiamati per affermare il principio secondo cui la rinuncia all'impugnazione, se non giustificata da una causa di sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, comporta che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che il rinunciante sia considerato soccombente ai fini delle sanzioni, con la possibilità per la Corte di contenere la somma per la Cassa delle ammende in misura ridotta (qui fissata in euro 1.000).
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione comporta, di norma, l'inammissibilità del ricorso e la considerazione del ricorrente come soccombente salvo che sia provata una causa di sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente.
- L'onere di documentare una causa di sopravvenuta carenza di interesse non imputabile grava sul ricorrente/difensore; in mancanza la Corte può condannare alle spese e disporre pagamenti alla Cassa delle ammende, eventualmente ridotti per la sola sopravvenuta rinuncia.
- Se un ricorso viene dichiarato inammissibile per rinuncia, il giudice non decide sul merito delle questioni sostanziali sollevate (es. violazioni dell'art. 5 CEDU, violazioni procedurali), per cui non si ottiene una pronuncia di merito favorevole anche se le censure fossero fondate.
- Nel campo delle misure cautelari, le valutazioni ex artt. 274 e 275 cpp richiedono un esame effettivo delle esigenze cautelari, specie se sopravvengono elementi favorevoli (es. decisioni su coindagati): tali profili vanno tempestivamente dedotti e documentati nell'impugnazione, altrimenti rischiano di rimanere non esaminati.
- Le pronunce giurisprudenziali richiamate indicano che la Corte ha discrezionalità nel modulare le sanzioni pecuniarie collegate alla soccombenza quando la rinuncia sopravviene, potendo però non esonerare il ricorrente dall'onere delle spese processuali.
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