Sentenza del 04/01/2021 n. 12 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha notificato a XX s.p.a. un avviso di liquidazione comprensivo, tra l'altro, della tassazione con aliquota proporzionale dell'1% sul valore del credito per la registrazione del documento allegato al ricorso per ingiunzione (una comunicazione della debitrice XY s.p.a. contenente un piano di pagamento e un riconoscimento di debito). XX ha impugnato la tassazione sostenendo che il documento allegato al ricorso non poteva essere tassato con l'aliquota proporzionale dell'1% ma solo con imposta fissa; la C.T.P. ha parzialmente accolto il ricorso annullando la tassazione proporzionale sull'allegato; l'Ufficio ha proposto appello insistendo che il documento costituisce atto autonomo contenente un riconoscimento di debito e che, ai sensi degli artt.5,6 e 22 del T.U.R. n.131/86, va tassato in misura proporzionale.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello dell'Ufficio. Ha ritenuto che l'art.22 T.U.R. si applica alle disposizioni "enunciate" in un atto (o enunciate in atti indicati dall'art.37) e che solo se la disposizione è contenuta o enunciata nell'atto dell'autorità giudiziaria può operare la tassazione proporzionale sulla parte enunciata non ancora eseguita. Nel caso di specie il documento contestato era un allegato di parte al ricorso per ingiunzione e non era enunciato nel decreto ingiuntivo (atto dell'A.G.), per cui non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'aliquota proporzionale dell'1%; la tassazione sul documento allegato va effettuata in misura fissa (euro 168,00, ratione temporis). Le spese del grado sono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate per complessivi euro 715,00.
Norme richiamate
T.U.R. n.131/1986, art.22
"Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate."
L'art.22 disciplina l'applicazione dell'imposta anche alle disposizioni enunciate, ma richiede che l'enunciazione appaia nell'atto dell'autorità giudiziaria per estendere la tassazione proporzionale alla parte enunciata non ancora eseguita.
T.U.R. n.131/1986, art.40
Citato dall'Ufficio per la liquidazione in misura fissa di atti relativi ad operazioni soggette a IVA; viene utilizzato dall'Ufficio per qualificare talune voci di tassazione in misura fissa.
T.U.R. n.131/1986, artt.5 e 6
Richiamati dall'Ufficio insieme all'art.22 per sostenere l'applicazione della tariffa proporzionale all'allegato; la Corte ha però ritenuto che il richiamo non abbia efficacia se l'allegato non è enunciato nell'atto giudiziario.
Tariffa - Parte del T.U.R. n.131/86, art.3
Prevede l'applicazione dell'aliquota proporzionale (1%) sul valore del credito per la registrazione di taluni atti; la CTP aveva annullato l'applicazione di tale aliquota all'allegato e la Commissione ha confermato l'orientamento.
T.U.R. n.131/1986, art.37
Richiamato nel ragionamento sul comma 3 dell'art.22: gli atti indicati dall'art.37 (atti dell'A.G.) se contengono l'enunciazione possono far scattare la tassazione sulla parte enunciata non ancora eseguita.
d.Lgs. 546/1992, art.17-bis
Norma sulla procedura di reclamo/mediazione fiscale, utilizzata da XX per impugnare l'avviso di liquidazione prima di adire il contenzioso.
D.M. Giustizia n.55/2014
Norma richiamata per la liquidazione delle spese di giudizio (compensi e rimborsi) ai fini del calcolo della condanna alle spese.
Massime di principio
- La tassazione proporzionale (es. aliquota dell'1%) si applica solo quando le disposizioni sono effettivamente "enunciate" nell'atto dell'autorità giudiziaria (decreto, sentenza) o negli atti espressamente richiamati dall'art.37 T.U.R.; documenti allegati di parte non enunciati nel provvedimento giudiziale non rientrano in questa estensione.
- Un documento prodotto dalla parte e semplicemente allegato al ricorso per ingiunzione è ontologicamente distinto dall'atto giudiziario: salvo che sia espressamente richiamato o trasfuso nell'atto dell'A.G., va tassato con l'imposta fissa prevista ratione temporis e non con la tariffa proporzionale.
- Se si contesta una liquidazione d'ufficio, è opportuno proporre prima istanza di reclamo/mediazione (art.17-bis d.Lgs.546/92) e, in caso di rigetto, adire la sede giurisdizionale; nei giudizi fiscali la distinzione tra atto dell'autorità e documenti di parte è spesso decisiva per la determinazione della natura e misura dell'imposta.
- Quando il giudice riconosce interessi o somme accessorie, la loro soggettività all'imposta di registro va valutata in funzione della natura dell'atto che li incorpora: se l'importo è parte integrante di un atto giurisdizionale, può essere assoggettato alla tassazione proporzionale secondo le norme tariffarie applicabili.
- In sede difensiva conviene documentare e dimostrare se un documento allegato sia stato effettivamente ripreso o 'enunciato' nel provvedimento dell'A.G.: se non lo è, va sostenuta la natura autonoma dell'allegato e la conseguente tassazione in misura fissa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 gen 2021Sentenza del 04/01/2021 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 4 gen 2021Sentenza del 04/01/2021 n. 1 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 4 gen 2021Sentenza del 04/01/2021 n. 3 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 4 gen 2021Sentenza del 04/01/2021 n. 3 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 4 gen 2021Sentenza del 04/01/2021 n. 3 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 4 gen 2021Sentenza del 04/01/2021 n. 4 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →