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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20609/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società su istanza dell'ente di riscossione. Il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto dalla società subentrata per effetto di fusione è stato respinto dalla Corte d'appello. In cassazione la ricorrente ha articolato dodici motivi, ma la Corte non li ha esaminati nel merito perché ha accolto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso. La ricorrente sosteneva, in memoria, che il ritardo nella notificazione fosse giustificato da un documentato malfunzionamento della PEC del difensore e chiedeva, se del caso, la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. La Corte ha però rilevato che la sentenza impugnata era stata notificata il 12 giugno 2018, sicché il termine per ricorrere scadeva il 12 luglio 2018, mentre la notificazione del ricorso è avvenuta solo il 13 luglio 2018. Inoltre, la documentazione prodotta non dimostrava un impedimento assoluto e non imputabile, né un tentativo di notificazione andato a vuoto per causa esterna; al contrario, risultava che lo stesso indirizzo PEC aveva funzionato correttamente poche ore prima per altra comunicazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività della notificazione, ritenendo assorbito ogni altro motivo di doglianza. Ha respinto, in sostanza, la tesi della rimessione in termini perché non provata una causa non imputabile con carattere di assolutezza e non risultando un'immediata e documentata reazione a un fatto ostativo esterno. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza sul reclamo fallimentare decorre dalla notificazione della decisione e, nel caso concreto, risultava spirato prima della notificazione del ricorso

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    la rimessione in termini richiede un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest'ultima, e l'immediata reazione per superarlo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la ricorrente ha depositato memoria nel procedimento camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando il ricorso è notificato oltre il termine perentorio decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza esame dei motivi di merito.
  • La rimessione in termini presuppone la prova rigorosa di un impedimento esterno, assoluto e non imputabile alla parte o al difensore; non bastano generiche allegazioni di difficoltà tecniche o disfunzioni non adeguatamente riscontrate.
  • Per invocare un malfunzionamento telematico come causa non imputabile, occorre una dimostrazione oggettiva dell'errore o del blocco e dell'effettivo fallimento del tentativo di notificazione; se dagli atti risulta che il medesimo sistema ha funzionato in prossimità temporale dei fatti, la causa ostativa non è provata.
  • L'inosservanza del termine per l'impugnazione assorbe ogni ulteriore censura e comporta la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, al contributo unificato aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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