Cassazione Penale, Sentenza n. 27564/2022 del 15/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con tre motivi: 1) nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per compiuta giacenza durante lo stato di detenzione (artt. 156, 157 e 179 c.p.p.); 2) carenza di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale (artt. 99 e 63, comma 4, c.p.); 3) vizi probatori: il riconoscimento fotografico/fotogramma operato da un teste era decisivo, ma le videoriprese non erano state duplicate né acquisite agli atti nonostante la loro irreperibilità successiva, con violazione degli artt. 234 e 354 c.p.p., rendendo inutilizzabili i dati probatori acquisiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo: ha ritenuto che la videoripresa rientri nell'ambito dell'art. 234 c.p.p. e che, non essendo stata acquisita la registrazione (atto non ripetibile), la difesa non ha potuto esercitare adeguato contraddittorio né richiedere eventuale perizia; ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.p. i dati risultano inutilizzabili. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 156 cod. proc. pen.
Regola la notifica a persona dell'imputato; il ricorrente deduceva che la notifica non sarebbe stata fatta a mani ma per giacenza, con conseguente nullità
art. 157 cod. proc. pen.
Disciplina la giacenza degli atti; richiamata rispetto alla modalità di notifica contestata (compiuta giacenza durante detenzione)
art. 179 cod. proc. pen.
Prevede la responsabilità del difetto di notifica; il ricorrente sosteneva che la nullità fosse assoluta e insanabile in base a questa norma
art. 99 cod. pen.
Regola le circostanze attenuanti e gli incrementi di pena; richiamato in relazione alla valutazione della recidiva
art. 63, comma 4, cod. pen.
Previene gli effetti della recidiva reiterata infraquinquennale; censurata la mancata motivazione in relazione all'applicazione della recidiva
art. 234 cod. proc. pen.
La videoripresa è qualificata come atto/documento la cui acquisizione è rilevante per il contraddittorio; la Corte ha ritenuto che fosse necessario acquisire il documento fotografico/video per valutare l'attendibilità del riconoscimento
art. 354, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce l'inutilizzabilità dei dati non acquisiti correttamente quando la prova non sia ripetibile; la Corte ha applicato questa disposizione per escludere la rilevanza del riconoscimento non supportato dal video acquisito
art. 624 e art. 625, n. 2, cod. pen.
Norme penali sostanziali relative al reato contestato (furto/aggravanti); indicate nel capo d'imputazione oggetto del giudizio
Massime di principio
- Se un riconoscimento visivo si basa su una videoripresa o su materiale audiovisivo non ripetibile, il materiale deve essere acquisito agli atti per consentire il contraddittorio e la verifica dell'affidabilità; la mancata acquisizione può rendere inutilizzabili i risultati del riconoscimento
- L'inutilizzabilità dei dati probatori non acquisiti correttamente (art. 354, comma 2 c.p.p.) può portare all'annullamento della sentenza e al rinvio per nuovo giudizio se l'elemento era decisivo per la condanna
- Le censure sulla forma di notifica (compresa la giacenza) e sulla mancata motivazione circa la recidiva sono rimediabili e possono essere valutate nel merito, ma se una questione probatoria centrale è fondata essa può assorbire gli altri motivi
- In casi con prove non ripetibili, la difesa deve poter accedere e far valutare il materiale (anche mediante perizia): l'assenza di tale possibilità indebolisce la posizione dell'accusa
- Il giudice di legittimità valuta se il vizio processuale ha inciso sulla fondatezza della decisione: la presenza di un elemento probatorio decisivo carente o inutilizzabile giustifica l'annullamento con rinvio
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