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Sentenza

Sentenza n. 569/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del diniego di autorizzazione paesaggistica prot. 12995 del 09/09/2024 notificato il 30/09/2024 dal Comune di Positano; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RUSSO FRANCESCA il 7.11.2025: a) Della relazione tecnica prot. 15195 del 24.09.2025 del Comune di Positano, Area Tecnica – Edilizia Privata, resa e depositata a seguito di Ordinanza Istruttoria n. 1334/2025 del 22.07.2025 del TAR Campania, Salerno, nell’ambito del ricorso R.G. 1934/2021; b) ove occorra, della relazione illustrativa del 26.10.2011 e relativi allegati del Responsabile del procedimento per il paesaggio del Comune di Positano, di cui si è avuta conoscenza solo a seguito di ricorso ex 116 c.p.a. e depositata il 26.09.2025;

Giustizia amministrativa202401931

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una parete divisoria in legno e vetro e l’apertura di un varco funzionali all’esercizio di un diritto di passaggio; con motivi aggiunti, relazione tecnica comunale e relazione illustrativa endoprocedimentale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni paesaggistiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale, deducendo nove motivi di violazione di legge ed eccesso di potere. Ha contestato, in particolare, che il Comune avesse erroneamente ritenuto ostativa la pendenza di un condono edilizio relativo alla veranda del ristorante confinante, sostenendo che l’intervento riguardasse soltanto una parete divisoria e non opere oggetto di condono; ha invocato l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi alle sentenze civili che avevano accertato il diritto di passaggio e disposto le opere necessarie alla sua attuazione; ha denunciato violazione ed elusione dei precedenti giudicati amministrativi, difetto di istruttoria e motivazione, genericità e perplessità del richiamo al PUT, omessa autonoma valutazione paesaggistica, sviamento, violazione del principio di tipicità e mancata considerazione della natura successiva dell’autorizzazione del Servizio Patrimonio. Con motivi aggiunti ha impugnato la relazione tecnica depositata dal Comune in esecuzione dell’ordinanza istruttoria e la relazione illustrativa del 26 ottobre 2011, deducendo difetto di motivazione e istruttoria, travisamento, violazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione, sviamento e violazione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo, ritenendo infondate tutte le censure esaminate. Dalla CTU e dalla documentazione acquisita è emerso che la parete da realizzare sarebbe stata collocata all’interno della veranda del ristorante confinante, interessata da una domanda di condono edilizio ancora inesitata. Il Collegio ha quindi ritenuto legittimo il diniego, poiché, in mancanza di un titolo paesaggistico che abbia autorizzato le trasformazioni pregresse dell’immobile, non può essere rilasciata un’ulteriore autorizzazione paesaggistica per interventi su tale immobile. Il giudicato civile sull’esistenza del diritto di passaggio non vincola l’amministrazione, estranea al giudizio civile, al rilascio automatico del titolo: l’amministrazione deve conformarsi al giudicato quanto all’attuazione del diritto accertato, ma conserva il potere-dovere di verificare la compatibilità urbanistica, edilizia e paesaggistica delle opere necessarie. Parimenti, il Comune non ha eluso i precedenti giudicati amministrativi, avendo svolto una propria valutazione e motivato il diniego sulla situazione concreta, senza limitarsi a recepire acriticamente precedenti pareri. Le censure relative al PUT e all’autorizzazione del Servizio Patrimonio sono state assorbite, perché l’atto era comunque sorretto dal motivo autonomo relativo al condono inesitato. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse: la relazione comunale redatta in esecuzione dell’ordinanza istruttoria non era un atto amministrativo lesivo autonomamente impugnabile e la relazione del 2011 aveva natura endoprocedimentale. Spese integralmente compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    L’autorizzazione paesaggistica presuppone che l’immobile e le trasformazioni pregresse cui l’intervento accede siano assistiti da un’adeguata liceità paesaggistica; in difetto, non è possibile autorizzare ulteriori interventi.

  • art. 4 legge 2248/1865, allegato E

    L’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato civile riguarda gli aspetti oggetto dell’accertamento giudiziale, ma non elimina il potere dell’amministrazione di valutare i profili pubblicistici estranei al giudizio civile.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento impedisce di ritenere l’amministrazione automaticamente vincolata da un giudicato civile tra privati, quando ciò le impedirebbe di perseguire l’interesse pubblico di propria competenza.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa dell’amministrazione, estranea al giudizio civile, esclude che essa sia vincolata al giudicato formatosi in quel processo come se ne fosse stata parte.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego è adeguatamente motivato quando individua puntualmente la situazione ostativa, anche mediante una motivazione plurima, purché una delle ragioni sia autonomamente idonea a sostenere l’atto.

  • art. 9-bis d.P.R. 380/2001

    La verifica della regolarità delle trasformazioni edilizie costituisce presupposto rilevante per la valutazione paesaggistica dell’intervento successivo.

Massime di principio

  • Il giudicato civile pronunciato in una controversia tra privati sull’esistenza di un diritto reale o personale non vincola l’amministrazione, estranea a quel giudizio, al rilascio automatico dei titoli amministrativi necessari per attuarlo. L’amministrazione deve conformarsi al giudicato quanto all’esistenza e all’attuazione del diritto accertato, ma conserva il potere-dovere di valutare i profili urbanistici, edilizi e paesaggistici estranei al thema decidendum civile.
  • Quando l’intervento paesaggistico deve essere realizzato su un immobile interessato da trasformazioni pregresse prive di accertata liceità paesaggistica e ancora oggetto di condono edilizio, l’amministrazione può negare l’autorizzazione per l’ulteriore intervento, anche se l’istanza è presentata da un soggetto diverso dal proprietario dell’immobile abusivo.
  • L’obbligo di conformarsi a un precedente giudicato amministrativo non impedisce all’amministrazione di adottare un nuovo provvedimento negativo, purché svolga una valutazione autonoma e motivi il diniego sulla base di ragioni concrete e diverse dalla mera riproposizione acritica dei motivi già annullati.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, è sufficiente che una delle ragioni poste a fondamento dell’atto sia autonomamente idonea a sorreggerne la legittimità; le censure rivolte contro motivi ulteriori possono essere assorbite per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Le relazioni istruttorie formate in esecuzione di un’ordinanza del giudice e gli atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività non sono autonomamente impugnabili per carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaSanatoria e condono edilizioDecisione e riti speciali
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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