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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13485/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Pesaro per erronea applicazione della legge penale nel calcolo della pena. Il Procuratore Generale censura il bilanciamento operato ai sensi dell'art. 69 c.p. tra le attenuanti generiche riconosciute all'imputato e il concorso di reati in continuazione: il Giudice di pace, avendo ritenuto prevalenti le attenuanti generiche, non ha applicato alcun aumento per la continuazione tra i reati di percosse e minaccia.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto illegittima l'operazione del Giudice di pace che ha posto a confronto le attenuanti generiche con la continuazione, trattando la continuazione come elemento comparabile con le circostanze. La sentenza di primo grado, che aveva fissato la pena base in 270 euro di multa per il reato più grave (percosse) e ridotto la pena a 180 euro per effetto delle attenuanti generiche, è stata annullata limitatamente al mancato aumento per la continuazione. La Corte ha disposto il rinvio al Giudice di pace di Pesaro per un nuovo giudizio sulla questione della continuazione.

Norme richiamate

  • art. 69 c.p.

    L'art. 69 c.p. è stato invocato dal giudice di primo grado per bilanciare circostanze attenuanti con altri istituti; la Corte rileva che la continuazione non può essere confrontata con le circostanze ai sensi di tale disposizione in quanto presenta natura e finalità diverse.

  • Sez. 2, Sentenza n. 45046 del 16/11/2011, Manzo, Rv. 251357

    Giurisprudenza richiamata che afferma il principio secondo cui la continuazione non può essere oggetto di giudizio comparativo con le circostanze del reato.

Massime di principio

  • La continuazione tra reati è un istituto autonoma rispetto alle circostanze attenuanti e non può essere messa a confronto con esse nel bilanciamento previsto dall'art. 69 c.p.
  • Il giudice deve determinare la pena base per il reato prevalente e quindi trattare l'effetto della continuazione separatamente; non è corretto neutralare o assorbire l'aumento per continuazione mettendolo a confronto con le attenuanti generiche.
  • Se il giudice riconosce attenuanti generiche, queste vanno applicate nella determinazione della pena, ma senza impedire l'applicazione dell'aumento previsto per la continuazione: occorre un calcolo che rispetti la natura autonoma di ciascun istituto.
  • In sede di impugnazione, la parte pubblica può chiedere l'annullamento limitato al vizio di calcolo della pena quando il mancato aumento per continuazione derivi da un errato confronto con le attenuanti.
  • Per evitare vizi di motivazione e di calcolo, è buona prassi motivare distintamente: (a) l'accertamento della continuazione, (b) la determinazione della pena per il reato prevalente, (c) l'applicazione degli aumenti per la continuazione, e (d) l'applicazione delle eventuali attenuanti, precisando la sequenza logica seguita.

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