Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14713/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., lamentando la violazione di legge per l'omessa statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. b, d.lgs. 30/04/1992, n. 285) e, in via esplorativa, per la mancata confisca del veicolo utilizzato al momento del controllo, qualora questo fosse di proprietà dell'imputato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di merito ha omesso di pronunciarsi sulla sospensione della patente di guida, rinviando il relativo giudizio al Tribunale di Trapani. Sul punto della confisca del veicolo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché il P.G. aveva formulato la richiesta in termini meramente esplorativi e la documentazione indicava che il veicolo risultava di proprietà di terzi (Maria Rosa D'Arrigo).

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. b, e comma 2-sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    tasso alcolemico pari a 1,44 grammi/litro

    La norma prevede la sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria per la guida in stato di ebbrezza di grado elevato; il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla sua applicazione quando integra il fatto contestato.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sulla applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza di applicazione della pena non è immune da impugnazione in Cassazione se si censurano omissioni o errori nell'applicazione di sanzioni amministrative accessorie.

  • Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019 (PG in proc. Melzani Saymon, Rv. 279349)

    PG in proc. Melzani Saymon, Rv. 279349

    Giurisprudenza di legittimità che ammette la ricorribilità in Cassazione delle sentenze di applicazione della pena patteggiata quando si contestino omissioni o errata applicazione di sanzioni amministrative accessorie.

Massime di principio

  • Il giudice che applica la pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) è comunque tenuto a pronunciarsi sulle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge; l'omissione di tale statuizione può comportare l'annullamento parziale e il rinvio.
  • La richiesta di confisca di un veicolo deve essere formulata in modo concreto e supportata da elementi che ne dimostrino la titolarità dell'imputato; richieste 'in via ipotetica' o esplorative sono inammissibili.
  • Nel procedimento per guida in stato di ebbrezza con tassi alcolemici elevati, è necessario che il Pubblico Ministero e il giudice verifichino e dichiarino espressamente le sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada (es. sospensione della patente).
  • Chi impugna una sentenza di patteggiamento per omissione di sanzioni accessorie trova fondamento giurisprudenziale: la cassazione è possibile per questo vizio senza travolgere l'intera decisione concordata.
  • Per evitare annullamenti parziali, il P.G. deve formulare precise richieste su sanzioni accessorie (inclusa eventuale confisca) e allegare le prove necessarie (es. documentazione di proprietà del veicolo); analogamente la difesa dovrebbe sollevare subito eventuali profili favorevoli al proprio assistito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.