Sentenza del 05/04/2022 n. 10882 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento IVA e IRAP relativi agli anni 2001 e 2003 per operazioni e fatturazioni ritenute fittizie (presunte elusioni del sistema delle "quote latte" e operazioni inesistenti). I ricorrenti hanno contestato in particolare la legittimità del procedimento di verifica fiscale perché il processo verbale di constatazione è stato consegnato a M.L., soggetto che all'epoca non rivestiva la carica di socio o legale rappresentante della società, senza delega scritta, con conseguente violazione del diritto di difesa e dei principi di parità delle armi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'Agenzia non avesse adempiuto all'onere di verificare l'identità dell'attuale legale rappresentante (ad esempio mediante ricerca nel registro delle imprese, dove la società era iscritta) e che la consegna del p.v.c. a persona priva di status non fosse stata regolarizzata da delega scritta. Tale vizio procedurale ha leso il contraddittorio e i diritti di difesa; perciò la sentenza impugnata della CTR è stata cassata, il ricorso introduttivo è stato accolto con decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, e le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 63
L'art. 63 richiede che il contribuente sia rappresentato da procuratore generale o speciale per iscritto; l'assenza di delega scritta rende illegittima la consegna del p.v.c. a soggetto non titolato e implica vizio procedurale dell'accertamento.
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, art. 41
"Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione"
Richiama il principio del diritto ad una buona amministrazione applicabile anche ai procedimenti tributari; un vizio organizzativo o procedurale che impedisca un contraddittorio effettivo viola il diritto di difesa.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35 (commi 2, 3 e 8)
"In caso di variazione... il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione..."; "per i soggetti diversi dalle persone fisiche... deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza"; "I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese... possono assolvere gli obblighi... presentando le dichiarazioni... all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all'Agenzia delle Entrate"
Poiché la società semplice agricola poteva assolvere gli obblighi dichiarativi attraverso il registro delle imprese (dove era iscritta), l'Agenzia doveva effettuare una verifica nel registro per accertare l'identità dell'effettivo rappresentante prima di effettuare la verifica o consegnare il p.v.c.
D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, art. 2, comma 1
Stabilisce l'iscrizione delle società semplici in una sezione speciale del registro delle imprese; tale iscrizione rende disponibile un canale ufficiale per verificare la rappresentanza legale.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6
Norme sul diritto di difesa nel procedimento tributario; richiamata per rafforzare il profilo della tutela del contraddittorio e della parità delle armi.
Codice di Procedura Civile, art. 384, comma 2
Consente alla Corte di Cassazione, quando l'accoglimento del motivo rende superflui ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito la causa; qui la Corte ha accolto il ricorso e deciso nel merito senza rinvio.
Codice di Procedura Civile, art. 132, comma 3
Rilevazione formale: il provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente e non dall'estensore, conforme al disposto sull'uso di mezzi informatici non modificabili.
Massime di principio
- Prima di effettuare una verifica fiscale o consegnare un processo verbale, l'Amministrazione finanziaria deve accertare l'identità dell'effettivo legale rappresentante: se la società è iscritta al registro delle imprese, la verifica del registro è l'utile e spesso obbligatorio punto di controllo.
- La consegna del p.v.c. a persona priva di poteri senza delega scritta può compromettere il diritto di difesa e la parità delle armi, determinando l'annullamento degli atti impositivi basati su quella verifica.
- La possibilità per alcune imprese di assolvere obblighi comunicativi tramite il registro delle imprese impone all'Amministrazione di utilizzare tale fonte prima di procedere autonomamente, specialmente quando la rappresentanza può essere variata.
- Un vizio procedurale fondamentale relativo al contraddittorio può assorbire e rendere superflui altri motivi di merito: la Corte può cassare la decisione e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- I diritti di difesa nel procedimento tributario integrano principi costituzionali e sovranazionali (art. 41 CDFUE): l'inosservanza di garantire un contraddittorio effettivo può violare anche obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.
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