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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11276/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano in sintesi: 1) la qualificazione giuridica dei fatti (si assumeva che si fosse al più in presenza di tentato furto e non di rapina impropria, anche in ragione della presenza di un sistema satellitare sull'autovettura); 2) l'insufficiente individuazione del contributo personale di Fiore al reato di resistenza a pubblico ufficiale; 3) la non riconoscibilità, per Longo e Fiore, della diminuente di cui all'art. 116 cod. pen. (concorso anomalo) e l'erronea valutazione della pericolosità della condotta di fuga in auto; 4) vizi nella determinazione della pena e nella valutazione delle circostanze (recidiva, attenuanti, comparazione delle circostanze). Saggese riprendeva motivi analoghi a quelli del Longo.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta la ricostruzione delle prove e la qualificazione dei reati da parte dei giudici di merito: il furto/appropriazione dell'autovettura è stato ritenuto consumato nonostante la presenza del sistema satellitare e la successiva fuga con condotta di guida pericolosa ha integrato la rapina impropria e la resistenza a pubblico ufficiale. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 116 ai passeggeri, confermando la responsabilità per concorso. È stata confermata la riduzione di pena operata in appello (pena definitiva di anni 3, mesi 4, giorni 15 di reclusione ed euro 800 di multa per ciascuno, con revoca delle pene accessorie e conferma nel resto) e condannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma a carico prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (convertito dalla L. n. 176/2020)

    utilizzata per indicare che il procedimento in Cassazione è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma emergenziale; incide esclusivamente sulle modalità procedurali di trattazione del ricorso

  • art. 546 cod. proc. pen.

    richiamato come parametro per l'enunciazione dei motivi di ricorso e per i limiti della motivazione in sede di legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso

  • art. 110 cod. pen.

    richiamato per l'applicazione del concorso di persone nel reato: la Corte ha confermato che i partecipanti rispondono del medesimo fatto anche per i comportamenti non meramente materiali ma di adesione alla condotta del principale

  • art. 628, commi 2 e 3, n. 1 cod. pen.

    norma relativa al furto (come indicato nel capo A): la Corte ha ritenuto consumato il furto dell'autovettura nonostante la presenza di un sistema satellitare, in linea con la giurisprudenza consolidata

  • art. 624 cod. pen.

    richiamata nei motivi di impugnazione in relazione alla distinzione tra furto, rapina e rapina impropria; la Corte ha applicato la dottrina della "quasi flagranza" per la rapina impropria

  • art. 337 cod. pen.

    resistenza a pubblico ufficiale: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie anche dalla condotta di fuga dell'auto con manovre pericolose che hanno ostacolato l'azione dei pubblici ufficiali e creato percezione di pericolo

  • art. 116 cod. pen.

    diminuente per il concorso anomalo: la Corte ha escluso la sua applicazione ai passeggeri (Longo e Fiore) perché la condotta del conducente spericolata non era del tutto imprevedibile né eccezionale al punto da escludere la responsabilità dei partecipanti che si erano affidati al conducente

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    circostanza attenuante riconosciuta in favore di Fiore in appello; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di equivalenza con le aggravanti e la conseguente modulazione della pena

  • art. 62-bis, art. 69, art. 99, art. 133 cod. pen.

    norme richiamate in relazione alla valutazione della personalità, della recidiva e alla determinazione della pena: la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena e nella comparazione delle circostanze, sindacabile in Cassazione solo per vizio logico o arbitrario

Massime di principio

  • La presenza di un sistema di localizzazione o antifurto non esclude automaticamente la consumazione del reato di furto: il dato utile è se l'agente sia riuscito a impossessarsi della cosa in modo tale da privare materialmente e giuridicamente il proprietario del controllo, anche temporaneamente
  • La rapina impropria si configura anche quando la violenza o la minaccia si verificano dopo la sottrazione, purché vi sia un nesso strumentale tra violenza e assicurazione dell'impossessamento (quasi-flagranza); non è richiesta la contestualità temporale rigorosa
  • La fuga in auto che comporti manovre pericolose può integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale se la condotta ostacola concretamente l'esercizio della funzione e crea una percezione di pericolo per gli inseguitori o terzi
  • I passeggeri possono essere ritenuti responsabili per concorso anche se non hanno materialmente posto in essere la condotta pericolosa, quando abbiano aderito alla condotta comune o abbiano consapevolmente partecipato al progetto criminoso; l'art. 116 cod. pen. (concorso anomalo) è applicabile solo in presenza di elementi oggettivi e soggettivi che escludano la previsione dell'evento più grave o ne dimostrino l'eccezionalità
  • La determinazione della pena e la comparazione tra attenuanti e aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per errori logici, travisamento palese delle prove o arbitrarietà
  • In sede di impugnazione, la mera riproposizione di questioni già valutate in merito senza nuovi specifici elementi di diritto o fatto conduce frequentemente all'inammissibilità o al rigetto del ricorso

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