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Sentenza

Sentenza n. 6327/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione Settima, 22 aprile 2024, n. 2650, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202405333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania che ha annullato l'ordinanza comunale di accertamento dell'inottemperanza e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell'area di sedime

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza del TAR limitatamente al capo che aveva annullato l'ordinanza n. 4 del 19 maggio 2023, con cui era stata accertata l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione n. 8 del 9 giugno 2021 e disposta l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell'area di sedime. Il primo motivo denunciava error in procedendo e in iudicando, motivazione illogica, generica, carente e contraddittoria, omesso esame di un punto decisivo e violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2107 del 2023, che aveva accertato la non marginalità delle difformità tra l'opera autorizzata e quella realizzata. Secondo il Comune, il ripristino eseguito dalla società nel 2023 sarebbe stato limitato alle sole aiuole e quindi parziale e inidoneo a impedire l'acquisizione. Il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, sostenendo che l'acquisizione si sarebbe prodotta automaticamente alla scadenza del termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, il 27 settembre 2021, con conseguente irrilevanza della sospensione cautelare successivamente concessa e dei lavori di ripristino eseguiti nel 2023. La società appellata aveva eccepito anche l'inammissibilità dell'appello per mancata impugnazione di tutte le autonome rationes decidendi, eccezione assorbita dal rigetto nel merito.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha preliminarmente delimitato il devoluto, rilevando che erano ormai coperti da giudicato il capo relativo all'improcedibilità del precedente ricorso contro le ordinanze S.U.A.P. n. 39 e n. 41 del 2022 e quello relativo all'annullamento dell'ordinanza S.U.A.P. n. 26 del 2023. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la sentenza n. 2107 del 2023 aveva accertato la legittimità dell'ingiunzione di demolizione e la non marginalità delle difformità, ma non poteva accertare l'inidoneità di un ripristino eseguito successivamente alla sua pubblicazione. Inoltre, l'ordinanza di acquisizione impugnata si fondava esclusivamente sul verbale della Polizia locale del 12 ottobre 2021 e sul decorso del termine di novanta giorni, senza contestare l'incompletezza del ripristino realizzato nel marzo-aprile 2023. La deduzione della parzialità del ripristino, formulata per la prima volta in giudizio, avrebbe costituito un'inammissibile integrazione postuma della motivazione. Il secondo motivo è stato anch'esso respinto. Sebbene l'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 preveda l'acquisizione di diritto alla scadenza del termine, l'Adunanza plenaria n. 16 del 2023 ha chiarito che l'acquisizione gratuita ha natura afflittiva e presuppone l'imputabilità soggettiva dell'omissione. Nel caso concreto tale imputabilità mancava: la società aveva impugnato tempestivamente l'ingiunzione prima della scadenza del termine, aveva chiesto la sospensione cautelare e aveva seguito le scansioni processuali previste dalla legge; non era esigibile che eseguisse il ripristino prima della decisione cautelare. La successiva sospensione cautelare e l'evoluzione non lineare del giudizio sull'ingiunzione confermavano l'assenza di una condotta consapevole e rimproverabile. Dopo la sentenza di merito del Consiglio di Stato, la società si era immediatamente attivata, comunicando l'avvio e l'ultimazione dei lavori prima dell'adozione dell'atto di acquisizione. Il Comune avrebbe quindi dovuto verificare l'attuale permanenza di una situazione di inottemperanza imputabile e l'idoneità del ripristino, non potendo limitarsi al verbale del 2021 e al mero decorso del termine. Le spese del grado sono state poste a carico del Comune appellante e liquidate in euro 4.000, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    «sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune»

    L'acquisizione gratuita consegue all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, ma la sua natura afflittiva impone anche l'imputabilità soggettiva dell'omissione; il mero decorso del termine di novanta giorni non è sufficiente.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    «sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune»

    La previsione dell'effetto acquisitivo automatico deve essere coordinata con il requisito dell'imputabilità dell'illecito omissivo.

  • art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001

    L'accertamento dell'inottemperanza, previa notificazione all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.

  • art. 31, commi 3, 4 e 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La disciplina delle conseguenze dell'inottemperanza è stata considerata anche nella valutazione cautelare della necessità di mantenere integra la situazione giuridica fino alla decisione di merito.

  • art. 29 c.p.a.

    Il ricorso avverso il provvedimento amministrativo è stato notificato dalla società nel termine decadenziale.

  • art. 45 c.p.a.

    Il deposito del ricorso e dell'istanza di fissazione dell'udienza è avvenuto secondo le scansioni processuali ritenute rispettate dal giudice.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    La fissazione della camera di consiglio cautelare secondo il termine previsto dalla norma era estranea al controllo della parte e non poteva fondare automaticamente l'imputabilità dell'omissione.

Massime di principio

  • L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, pur producendosi in linea generale alla scadenza del termine assegnato per la demolizione, ha natura afflittiva e richiede che l'inottemperanza sia soggettivamente imputabile al destinatario dell'ingiunzione.
  • Non è automaticamente imputabile l'inottemperanza al destinatario che abbia tempestivamente impugnato l'ingiunzione di demolizione, richiesto la tutela cautelare e rispettato le scansioni processuali, quando la decisione cautelare intervenga dopo la scadenza del termine per il ripristino.
  • Il giudicato che accerta la legittimità dell'ingiunzione di demolizione e la non marginalità delle difformità non può estendersi all'accertamento dell'inidoneità o incompletezza di un ripristino eseguito dopo la formazione del giudicato.
  • L'amministrazione non può fondare l'acquisizione su una contestazione di parzialità o inidoneità del ripristino formulata per la prima volta in giudizio, se tale ragione non è contenuta nel provvedimento impugnato: ciò costituirebbe un'inammissibile integrazione postuma della motivazione.
  • Prima di adottare l'atto di accertamento dell'inottemperanza e acquisizione, l'amministrazione deve verificare l'attuale permanenza di un'inottemperanza imputabile e valutare il ripristino spontaneo comunicato dal destinatario anteriormente all'adozione dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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