Cassazione Penale, Sentenza n. 7335/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Leone impugna la conferma della condanna per resistenza a pubblici ufficiali (art. 337 c.p.) e lesioni (art. 582 c.p.) contestando: 1) l'erronea applicazione della fattispecie di resistenza e il vizio di motivazione nella valutazione dell'idoneità delle minacce a costituire impedimento effettivo all'attività di polizia, deducendo che il suo comportamento fosse determinato dal timore per la sicurezza di una colonia felina (motivo che, a suo dire, inciderebbe sull'elemento soggettivo); 2) l'insussistenza del reato di lesioni poiché il contatto con l'agente sarebbe avvenuto "accidentalmente" girandosi, con ulteriore deduzione dell'assenza di querela; 3) la sproporzione della pena applicata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha ritenuto non proponibile in sede di legittimità la richiesta di rivalutazione del merito probatorio richiamando le relazioni di servizio e la decisione di merito resa con rito abbreviato. Ha condiviso la ricostruzione della Corte d'appello secondo cui le minacce rivolte agli operanti sono state gravi e immediatamente sfociate in aggressione fisica, integrando il reato di resistenza; ha inoltre ritenuto provata la volontarietà del gesto che ha cagionato una contusione con prognosi di tre giorni, escludendo la tesi dell'incidentalità. Quanto all'aggravante per il fatto commesso in danno di un pubblico ufficiale, ha ritenuto irrilevante la mancata formale contestazione dell'aggravante se la funzione pubblicistica e l'attività di polizia sono chiaramente descritte nei fatti. Ha inoltre rigettato la censura sulla misura della pena come generica e indeducibile, confermando l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio tenuto conto dei precedenti dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che le minacce e i comportamenti volti ad impedire l'attività di polizia, se gravi e prontamente sfocianti in aggressione fisica, integrano il reato di resistenza; per l'elemento soggettivo è sufficiente la consapevolezza e volontarietà dell'opposizione all'atto di polizia, indipendentemente dal movente "nobile" addotto dall'agente (es. protezione di animali).
art. 582 cod. pen.
La lesione è stata ritenuta integrata dalla contusione provocata dal pugno con prognosi di guarigione di tre giorni; la Corte ha escluso la natura accidentale del fatto avendo valutato la condotta come volontaria e diretta verso l'agente.
art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen.
La norma riguarda la procedibilità d'ufficio per reati commessi contro pubblici ufficiali; la Corte ha ritenuto che la mancata formale contestazione dell'aggravante non pregiudichi la procedibilità quando la funzione pubblicistica dell'agente e l'attività in corso sono chiaramente descritte nei fatti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la sintesi del ricorso; la Corte osserva che il ricorso deve essere congruamente motivato e, se si limita a rilievi meramente redibitori o generici, è inammissibile.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
La procedura scritta prevista per il trattazione del ricorso in cassazione è stata applicata; la norma disciplina il rito scritto nelle impugnazioni penali.
art. 11, comma 3, d.l. n. 29 del 6 giugno 2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 120 dell'8 agosto 2024
Riferimento normativo relativo alla modifica procedurale che ha influito sulla trattazione del ricorso (richiamata in relazione all'applicazione della procedura scritta).
Massime di principio
- In sede di legittimità non è possibile ottenere la rinnovazione o la semplice rivalutazione del materiale probatorio: i giudizi di fatto compiuti dalle corti di merito, specialmente se fondati su atti scritti e relazioni di servizio, sono difficilmente assoggettabili a nuova valutazione.
- Le minacce rivolte ad agenti di polizia che immediatamente sfociano in azioni violente costituiscono resistenza anche se l'agente era intervenuto per un fatto antecedente; il movente dichiarato dall'aggressore (es. protezione di animali) non esclude l'elemento soggettivo richiesto dalla norma.
- La qualificazione della condotta come "accidentale" richiede elementi probatori concreti: se emergono dichiarazioni e referti che documentano la dinamica volontaria e l'effetto lesivo, l'argomentazione dell'incidentalità difficilmente convincerà.
- La mancata formale contestazione di un'aggravante procedurale (es. reato commesso contro pubblico ufficiale) può essere irrilevante quando lo svolgimento dei fatti dimostra in modo chiaro la funzione pubblicistica dell'aggredito.
- Le censure generiche sulla sproporzione della pena o richieste astratte di "ulteriore riduzione" sono generalmente inammissibili in cassazione se non adeguatamente motivate e quantificate, soprattutto quando emergono precedenti ostativi ai benefici.
- Chi propone ricorso in cassazione deve evitare motivi vaghi o riconducibili a mera valutazione del merito; i ricorsi privi di specificità sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanna alle spese e sanzioni come il versamento alla Cassa delle Ammende.
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