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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34697/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 23 aprile 2026 con cui la Corte d'appello di Salerno aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza del Tribunale di Salerno del 2 febbraio 2026, disponendo l'esecuzione di quest'ultima. L'atto di appello era stato depositato dal difensore in forma cartacea presso l'Ufficio impugnazioni del Tribunale, invece che tramite il portale telematico. Con due motivi, sostanzialmente riconducibili alla violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 581, 582 e 591 c.p.p., e al vizio di motivazione, la difesa ha sostenuto che dal 13 al 19 febbraio 2026 il deposito telematico era stato impedito da un malfunzionamento del computer privato e della chiavetta, attribuito a un virus che avrebbe compromesso anche la firma digitale. Ha aggiunto che la circostanza era stata riferita verbalmente al cancelliere, che aveva ricevuto l'atto e formato il fascicolo digitale, e che l'impugnazione aveva comunque raggiunto il suo scopo; ha inoltre censurato la mancata considerazione delle giustificazioni e la mancata richiesta di chiarimenti da parte della Corte d'appello. La stessa difesa riconosceva che non risultava l'attestazione del malfunzionamento da parte del dirigente dell'ufficio richiesta dall'art. 175-bis, comma 4, c.p.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il termine per appellare scadeva il 17 febbraio 2026, mentre il malfunzionamento privato dedotto era iniziato il 13 febbraio e non risultava protratto per l'intero termine; inoltre, al momento del deposito cartaceo la circostanza non era stata formalmente documentata e non si era verificato alcun malfunzionamento rientrante nelle ipotesi dell'art. 175-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto pacifico che l'appello dovesse essere depositato telematicamente ai sensi degli artt. 111-bis e 582 c.p.p. e dell'art. 3 del d.m. n. 217 del 2023, come modificato dal d.m. n. 206 del 2024, e che fosse stato invece depositato cartaceamente fuori dai casi di malfunzionamento contemplati dall'art. 175-bis c.p.p. L'omissione non è sanata dal raggiungimento dello scopo, poiché la forma telematica prescritta è regola esclusiva e presidio di certezza ed effettività del sistema. La Corte ha inoltre escluso che l'autorità giudiziaria avesse un obbligo di attivarsi per accertare le ragioni del deposito alternativo, soprattutto in assenza di una loro formale rappresentazione e documentazione. Ha distinto il caso da quello richiamato dalla difesa e ha osservato che il problema tecnico dedotto non copriva l'intero termine, scaduto il 17 febbraio 2026. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 111-bis c.p.p.

    il sistema previsto dall'art. 111-bis cod. proc. pen. e dal d.m. 27 dicembre 2024, n. 206, sancisce la centralità della regola formale quale presidio di certezza e di effettività del sistema processuale telematico

    Il deposito telematico costituisce la modalità formale prescritta per l'impugnazione e la sua omissione, fuori dalle eccezioni previste, determina l'inammissibilità; il raggiungimento dello scopo non consente di superare tale regola.

  • art. 582 c.p.p.

    è pacifico che l'atto di appello avrebbe dovuto essere depositato con modalità telematiche ai sensi del combinato disposto degli artt. 111-bis, 582 cod. proc. pen. e dell'art. 3 del D.M. n. 217 del 2023, come modificato dal D,M. n. 206 del 2024.

    La disciplina del deposito dell'impugnazione, coordinata con l'art. 111-bis c.p.p. e con la normativa regolamentare richiamata, imponeva in questo caso il deposito telematico.

  • art. 591 c.p.p.

    l'omesso deposito dell'atto di appello nel Portale telematico del Ministero della Giustizia, a partire dal 10 gennaio 2025, costituisce causa di inammissibilità la cui verificazione non può essere esclusa, nel caso di ricorso a forme alternative di deposito, facendo applicazione del principio del "raggiungimento dello scopo"

    L'impugnazione depositata con modalità diverse da quella telematica prescritta è inammissibile e non può essere salvata invocando il raggiungimento dello scopo, salvo i casi di deroga previsti dalla legge.

  • art. 175-bis c.p.p.

    l'atto di appello con modalità non telematiche al di fuori dei casi previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen.

    Il deposito non telematico è rilevante come eccezione soltanto nei casi di malfunzionamento previsti dalla norma; un problema del dispositivo privato del difensore, non dimostrato come rientrante in tali ipotesi e non protratto per tutto il termine, non giustifica il deposito cartaceo.

  • art. 3 del d.m. 27 dicembre 2023, n. 217, come modificato dal d.m. 29 dicembre 2024, n. 206

    la prevista modalità esclusiva di deposito, decorrente dalle date indicate dall'art. 3 d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, e relativa a casi diversi da quelli previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen.

    La disciplina regolamentare individua la decorrenza dell'obbligatorietà del deposito telematico, che opera come modalità esclusiva nei casi non ricompresi nelle eccezioni dell'art. 175-bis c.p.p.

  • art. 12 preleggi

    è conforme all'interpretazione letterale ai sensi dell'art. 12 delle preleggi

    La conclusione sull'obbligatorietà della modalità telematica è coerente con il significato letterale delle disposizioni applicabili.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia dei Pastore Giuseppe, articolando due motivi con i quali sostanzialmente deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 581, 582 e 591 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

    La disposizione è indicata quale base processuale delle censure di legittimità proposte, ma la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e non ha riconosciuto fondate le doglianze.

  • art. 581 c.p.p.

    Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia dei Pastore Giuseppe, articolando due motivi con i quali sostanzialmente deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 581, 582 e 591 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

    La norma è richiamata nel quadro delle censure relative all'impugnazione; la decisione non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Questa Corte, poi, ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 591, comma 1, lett. c), 582, 111-bis cod. proc. pen. e 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui sanciscono l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa con modalità diversa dal deposito telematico di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen.

    La previsione di inammissibilità dell'impugnazione trasmessa con modalità diverse dal deposito telematico è applicabile anche quando l'atto sia pervenuto tempestivamente al giudice, fuori dalle eccezioni normative.

  • art. 87-bis del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Questa Corte, poi, ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 591, comma 1, lett. c), 582, 111-bis cod. proc. pen. e 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui sanciscono l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa con modalità diversa dal deposito telematico di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata nel quadro normativo che collega al deposito difforme la sanzione di inammissibilità; la sentenza non ne precisa ulteriormente la portata autonoma.

  • art. 3 del d.m. 29 dicembre 2023, n. 217

    la prevista modalità esclusiva di deposito, decorrente dalle date indicate dall'art. 3 d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, e relativa a casi diversi da quelli previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen.

    La norma regolamentare stabilisce le decorrenze della modalità esclusiva di deposito telematico per gli atti di impugnazione, salve le ipotesi contemplate dall'art. 175-bis c.p.p.

  • art. 3 Cost.

    Questa Corte, poi, ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 591, comma 1, lett. c), 582, 111-bis cod. proc. pen. e 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

    La Corte richiama il precedente secondo cui la scelta legislativa della modalità esclusiva di deposito telematico non è irragionevole e non viola il principio di uguaglianza.

  • art. 24 Cost.

    Questa Corte, poi, ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 591, comma 1, lett. c), 582, 111-bis cod. proc. pen. e 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

    Secondo il precedente richiamato, la modalità esclusiva di deposito telematico non lede il diritto di difesa nelle condizioni considerate dalla disciplina.

  • art. 6 CEDU

    è conforme all'interpretazione letterale ai sensi dell'art. 12 delle preleggi; c) non confligge con il "diritto di accesso" alla giustizia tutelato dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU e non lede il principio del "favor impugnationis"

    Il precedente richiamato esclude che l'obbligo di deposito telematico, applicato nei casi e alle decorrenze previsti, contrasti con il diritto di accesso alla giustizia.

  • art. 606 c.p.p.

    l'ordinanza impugnata è esente da censure, sia in fatto che in diritto

    La Corte ha esaminato le censure di legittimità rivolte contro l'ordinanza e le ha ritenute inidonee a superare la declaratoria d'inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando la legge e la disciplina regolamentare applicabile impongono il deposito telematico dell'atto di appello, il deposito cartaceo effettuato fuori dalle ipotesi derogatorie previste dall'art. 175-bis c.p.p. determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Il principio del raggiungimento dello scopo non sana il deposito dell'impugnazione eseguito con una modalità diversa da quella telematica prescritta, poiché la forma esclusiva assicura certezza ed effettività del sistema processuale telematico.
  • Non sussiste un obbligo dell'autorità giudiziaria di indagare d'ufficio le ragioni del deposito effettuato con modalità difformi, in particolare quando il difensore non abbia formalmente rappresentato e documentato il malfunzionamento invocato.
  • Un malfunzionamento di dispositivi privati del difensore, non ricondotto alle ipotesi dell'art. 175-bis c.p.p. e non protratto per l'intero termine utile per impugnare, non giustifica il deposito cartaceo dell'appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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