Cassazione Civile, Ordinanza n. 00440/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Due società, già attrici in un giudizio originariamente proposto davanti al giudice amministrativo per ottenere l'annullamento della determinazione comunale che riduceva il rimborso dovuto al gestore uscente del servizio di distribuzione del gas naturale, avevano poi riassunto la causa davanti al Tribunale dopo la sentenza del TAR che aveva declinato la giurisdizione. Parallelamente era pendente un diverso giudizio tra le stesse parti, introdotto successivamente davanti al Tribunale, avente ad oggetto la domanda di pagamento della maggiore somma rispetto a quella individuata dal Comune. Il Tribunale ha sospeso il giudizio riassunto ex art. 295 c.p.c., ritenendo che esso fosse successivo rispetto al procedimento già pendente in appello e che, in presenza di continenza tra cause in gradi diversi, dovesse essere sospeso il giudizio che avrebbe dovuto subire l'attrazione. Con il regolamento di competenza le società ricorrenti hanno censurato tale soluzione, deducendo violazione dell'art. 59, comma 2, L. 69/2009, dell'art. 11, comma 2, c.p.a. e dell'art. 39 c.p.c., sostenendo che la tempestiva riproposizione della domanda dopo la declinatoria di giurisdizione conserva gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, sicché la causa andava considerata iniziata nel 2015 e dunque preveniente rispetto all'altro giudizio.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha affermato che la causa tempestivamente riproposta dopo la declinatoria di giurisdizione non è un nuovo giudizio autonomo, ma la prosecuzione dell'unico processo originario, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, purché la riproposizione avvenga entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria. Ha quindi ritenuto errata la qualificazione del giudizio come successivo rispetto a quello pendente in appello e ha riconosciuto la continenza tra le cause. Tuttavia, poiché le due cause erano pendenti in gradi diversi, non poteva operare la regola dell'art. 39, comma 2, c.p.c.; in tale situazione va sospeso il processo che, se le cause fossero state pendenti nello stesso grado, sarebbe stato attratto dall'altro. Poiché nel caso concreto il giudizio che avrebbe subito l'attrazione era quello pendente in appello, il Tribunale non avrebbe dovuto sospendere il giudizio riassunto. L'ordinanza di sospensione è stata quindi cassata e il giudizio deve proseguire davanti al Tribunale di Prato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria opera, nelle ipotesi di continenza tra cause pendenti in gradi diversi, sul processo che avrebbe dovuto subire l'attrazione se le cause fossero state pendenti nello stesso grado.
art. 39, secondo comma, c.p.c.
La continenza con prevenzione non opera quando le cause pendono in gradi diversi; il criterio di attrazione vale solo se le cause sono contemporaneamente pendenti nello stesso grado.
art. 59, comma 2, L. 69/2009
La tempestiva riproposizione della domanda davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione fa salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria e comporta la prosecuzione dell'unico giudizio.
art. 11, comma 2, c.p.a.
La trasmigrazione della causa a seguito di declinatoria di giurisdizione non dà luogo a un nuovo giudizio autonomo, ma alla prosecuzione del processo originario.
art. 50 c.p.c.
Richiamato in contrapposizione alla riassunzione per incompetenza, quale modello diverso dalla riproposizione conseguente alla declinatoria di giurisdizione.
art. 274 c.p.c.
In caso di contemporanea pendenza dinanzi al medesimo ufficio, la logica della riunione dei procedimenti prevale sulla continenza.
Massime di principio
- Quando una domanda è tempestivamente riproposta davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione dopo una declinatoria di giurisdizione, il nuovo segmento processuale non è un giudizio autonomo, ma la naturale prosecuzione dell'originario processo, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
- Ai fini della prevenzione e della continenza, non può essere considerato come "nuovo" il giudizio instaurato per effetto della translatio iudicii conseguente a declinatoria di giurisdizione, se la riproposizione è avvenuta nei termini di legge.
- La regola della continenza ex art. 39, comma 2, c.p.c. non si applica quando le cause pendono in gradi diversi; in tal caso il coordinamento tra i giudizi va realizzato mediante sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del processo che, se le cause fossero state nello stesso grado, avrebbe subito l'attrazione.
- Per individuare quale processo debba essere sospeso occorre guardare al giudizio che, in ipotesi di simultanea pendenza nello stesso grado, sarebbe stato attratto dall'altro, non al solo criterio cronologico formale di instaurazione del segmento processuale successivo.
- La continenza richiede il confronto tra petitum e rapporto sostanziale dedotti nelle cause: se una domanda contiene l'altra per ampiezza del petitum o del thema decidendum, sussiste il rapporto di continenza, salvo il diverso ostacolo derivante dalla pendenza in gradi diversi.
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