Sentenza del 03/05/2019 n. 11628 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle dogane ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana sostenendo che il beneficio del trattamento tariffario preferenziale, con esenzione o riduzione dei dazi, richiedesse la presentazione di una documentazione autentica al momento dell'importazione. Secondo l'Agenzia, il certificato di origine FORM A sostitutivo, emesso e prodotto successivamente all'accettazione della dichiarazione doganale, non avrebbe potuto sanare l'irregolarità del certificato originario, salvo nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla normativa unionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia e confermato l'annullamento della pretesa doganale. Ha stabilito che, se il certificato originario è stato rifiutato per una ragione tecnica, quale l'apposizione di un timbro diverso da quello ufficialmente comunicato dallo Stato esportatore, è legittima l'emissione e la produzione successiva di un certificato sostitutivo. Poiché il certificato venezuelano sostitutivo era stato verificato come genuino dall'autorità dello Stato esportatore, l'importatore aveva diritto al trattamento tariffario preferenziale. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2454/1993, articoli 81, 85, 94 e 890
L'art. 85 consente il rilascio del certificato di origine dopo l'esportazione in caso di errori od omissioni involontari, circostanze particolari o mancata accettazione per motivi tecnici.
La presentazione del certificato prima dell'immissione in libera pratica è la regola, ma non è una condizione assoluta per l'esistenza del diritto al trattamento preferenziale. Un certificato sostitutivo ex post è ammissibile in via eccezionale quando il certificato originario sia stato rifiutato per ragioni tecniche, tra cui un timbro difforme dal facsimile ufficiale.
Regolamento CEE n. 2913/1992, articolo 201
La norma disciplina il sorgere dell'obbligazione doganale all'importazione; la controversia riguardava se, dopo tale momento, potesse essere fornita una prova sostitutiva dell'origine preferenziale.
Corte di giustizia UE, causa C-253/99, Bacardi
La presentazione del certificato d'origine prima dell'immissione in libera pratica non costituisce una condizione preliminare per l'esistenza del diritto al trattamento tariffario preferenziale.
Il certificato d'origine ha principalmente funzione probatoria e non crea, di per sé, il diritto al beneficio tariffario.
Corte di giustizia UE, causa C-175/12, Sandler AG
La nozione di importazione può comprendere l'intero periodo fino all'estinzione degli obblighi dell'importatore; inoltre, un certificato rifiutato per un timbro non conforme può essere sostituito da un certificato rilasciato successivamente.
Corte di giustizia UE, causa C-613/12, Helm Dungemittel GmbH
L'origine delle merci deve essere attestata dalle autorità dello Stato esportatore e, in linea di principio, le autorità doganali dello Stato importatore devono riconoscere le valutazioni ufficiali dell'autorità esportatrice.
Legge n. 374/1990, articolo 9
La disposizione era stata richiamata per sostenere la definitività dell'accertamento doganale dopo l'accettazione della dichiarazione e la liquidazione dei diritti, ma la Corte ha escluso che ciò impedisca in assoluto la successiva produzione di una prova valida dell'origine preferenziale.
Massime di principio
- Il certificato di origine preferenziale è normalmente richiesto al momento dell'importazione, ma svolge una funzione probatoria e può essere integrato o sostituito successivamente nei casi eccezionali previsti dalla normativa.
- La sostituzione ex post è particolarmente ammissibile quando il certificato originario sia stato rifiutato per una ragione tecnica oggettiva, come un timbro diverso da quello ufficialmente comunicato dalle autorità dello Stato esportatore.
- La successiva produzione del certificato non è automaticamente sanante: occorre verificare che ricorra una delle condizioni normative derogatorie e che il certificato sostitutivo sia genuino e riferibile alle merci importate.
- Quando l'autorità competente dello Stato esportatore conferma ufficialmente l'autenticità e l'origine preferenziale delle merci, le autorità doganali dello Stato importatore devono, in linea di principio, riconoscere tale valutazione.
- L'amministrazione doganale non può recuperare il dazio ordinario basandosi soltanto sull'irregolarità formale del certificato originario, se l'importatore dimostra validamente che l'irregolarità era tecnica e che il certificato sostitutivo è autentico.
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