Ordinanza n. 47/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, reiettiva del ricorso proposto per l'annullamento: 1) della nota prot. n.-OMISSIS- del 10.3.2025 del Dipartimento Servizi alla Persona Servizio Politiche per la Casa – Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Messina, con la quale è stato ritenuto ingiustificato il rifiuto di alloggio (sottotetto) proposto al ricorrente in via -OMISSIS-, -OMISSIS-, Messina, offertogli con nota prot. n. -OMISSIS-; 2) ove occorra e per quanto d’interesse e lesivi, della deliberazione di Consiglio Comunale n. -OMISSIS-, pubblicata all’albo online a far data dal 19.12.2024, con la quale è stato approvato il nuovo “Regolamento Comunale per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” , nonché del predetto Regolamento Comunale; e della Determinazione n. -OMISSIS- del Dipartimento Servizi alla Persona Servizio Politiche per la Casa – Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Messina con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per l’assegnazione in locazione di alloggi siti nel Comune di Messina, di proprietà dello stesso o dell’Istituto Autonomo Case Popolari, secondo di criteri stabiliti nel Regolamento Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. -OMISSIS-, nonché dell’Avviso Pubblico medesimo; 3) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia - Catania, Sez. III, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di giustificazione del rifiuto di un alloggio ERP e contro gli atti regolamentari e amministrativi presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso proposto contro la nota comunale con cui era stato ritenuto ingiustificato il rifiuto di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, consistente in un sottotetto, nonché contro il regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi ERP, la relativa deliberazione consiliare, l'avviso pubblico e gli ulteriori atti presupposti e conseguenziali. In appello è stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza. Il CGARS ha rilevato la difficoltà di individuare adeguati profili di fumus boni iuris e ha ritenuto che il periculum in mora allegato fosse sostanzialmente autoindotto, verosimilmente perché volto a sottrarre all'amministrazione il potere di scelta dell'alloggio da assegnare, avuto riguardo alla condizione di nucleo unipersonale e alle normali condizioni di salute dell'appellante.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'istanza cautelare incidentale, ritenendo non adeguatamente ravvisabili i presupposti del fumus boni iuris e considerando autoindotto il periculum in mora prospettato. In particolare, il pregiudizio sarebbe stato determinato dalla stessa condotta dell'appellante e la tutela richiesta avrebbe l'effetto di comprimere, già nella fase cautelare, il potere di scelta dell'amministrazione quanto all'alloggio da assegnare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina l'istanza cautelare in appello, sulla quale il giudice ha deciso respingendo la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Rilevante ai fini dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone citate nel provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, la sospensione della sentenza richiede la concorrente sussistenza di fumus boni iuris e periculum in mora; la difficoltà di individuare profili plausibili di fondatezza e l'assenza di un pregiudizio non autoindotto giustificano il rigetto dell'istanza.
- Il periculum in mora non può fondare la tutela cautelare quando il pregiudizio allegato risulta sostanzialmente autoindotto dalla condotta della parte istante.
- La tutela cautelare non può essere utilizzata per privare anticipatamente l'amministrazione del proprio potere discrezionale di scelta, quando tale potere costituisce oggetto della controversia sostanziale.
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