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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00768/2025 del 12/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di indagini bancarie svolte dalla Guardia di Finanza, l'amministrazione finanziaria emetteva un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2005, recuperando a tassazione maggiori redditi ritenuti provenienti da proventi illeciti attribuiti al contribuente quale asserito gestore di fatto di due attività economiche. Il contribuente impugnava l'atto e, respinto il ricorso in primo grado e poi l'appello, proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi. Con il primo denunciava omessa pronuncia e motivazione apparente/non sufficiente della CTR, per non avere esaminato un prospetto riepilogativo degli incassi e versamenti in contanti e per non avere accolto l'istanza di esibizione di copie di assegni bancari, documenti che avrebbero dimostrato la corrispondenza tra i versamenti e redditi leciti dichiarati. Con il secondo lamentava ulteriore omesso esame del prospetto contenente redditi da lavoro subordinato e autonomo, che avrebbero giustificato la provenienza lecita delle somme versate. Con il terzo deduceva l'illegittimità dell'accertamento per incompetenza territoriale dei verificatori, sostenendo che le indagini bancarie avrebbero dovuto essere compiute da un diverso reparto della Guardia di Finanza competente sul domicilio fiscale. Con il quarto censurava la valutazione probatoria della CTR, che aveva dato rilievo a una sentenza penale di condanna non passata in giudicato e aveva trascurato altre sentenze tributarie passate in giudicato che escludevano il ruolo di gestore di fatto.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio la tardività dell'impugnazione. Ha applicato il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c. nel testo riformato dalla L. n. 69 del 2009, ritenendo che il ricorso per cassazione, proposto il 7 novembre 2018 a fronte della pubblicazione della sentenza d'appello il 22 gennaio 2018, fosse stato notificato oltre il termine scadente il 23 luglio 2018. Ha escluso che la mancata comunicazione del dispositivo della sentenza al nuovo difensore potesse incidere sulla decorrenza del termine e ha ritenuto inapplicabile la disciplina del c.d. contumace involontario, poiché il contribuente aveva partecipato ai gradi di merito. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    indicato come parametro formale dei motivi di ricorso, ma la Corte non ne esamina il merito perché assorbe tutto la tardività dell'impugnazione

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre vizi di motivazione/omessa pronuncia

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in connessione ai vizi della sentenza impugnata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare carenza motivazionale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per omessa pronuncia sui motivi di appello

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'istanza di esibizione documentale

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come parametro della valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 31 D.P.R. n. 600 del 1973

    invocato dal ricorrente a sostegno dell'eccezione di incompetenza territoriale dei verificatori

  • art. 58 D.P.R. n. 600 del 1973

    invocato dal ricorrente a sostegno dell'eccezione di incompetenza territoriale dei verificatori

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sul tema della disponibilità e valutazione delle prove

  • art. 327 c.p.c.

    la Corte lo applica come termine lungo semestrale per proporre ricorso per cassazione nelle cause introdotte dopo il 4 luglio 2009

  • L. n. 69 del 2009

    individuata come fonte della riduzione del termine lungo di impugnazione a sei mesi

  • art. 155 c.p.c.

    applicato per la proroga di diritto del termine scadente in giorno festivo

  • art. 149 c.p.c.

    usato per individuare il momento di perfezionamento della notificazione del ricorso per il notificante

  • art. 37 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per affermare che nel processo tributario la sentenza è resa pubblica mediante deposito e il dispositivo è comunicato alle parti costituite, ma tale comunicazione non incide sui termini di impugnazione

  • art. 61 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per estendere al giudizio di appello tributario le disposizioni sulla pubblicazione e comunicazione della sentenza

  • art. 38 D.Lgs. n. 546 del 1992

    ritenuto non applicabile perché riguarda la parte non costituita che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità delle notifiche

  • art. 51 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in collegamento con l'eccezionale disciplina del contumace involontario

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato per la regolarità della costituzione della parte resistente nel giudizio di legittimità

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato per la tempestività del controricorso

  • art. 6 D.L. n. 119 del 2018

    applicato per la sospensione di nove mesi del termine per il deposito/notifica del controricorso

  • art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il rispetto del termine lungo di impugnazione è autonomamente verificabile dalla Corte e la sua inosservanza comporta l'inammissibilità del ricorso, anche se i motivi prospettano vizi di motivazione o violazioni di legge.
  • Nel processo tributario la comunicazione del dispositivo della sentenza alle parti costituite ha funzione meramente informativa e non incide sulla decorrenza dei termini di impugnazione, che restano ancorati alla pubblicazione della sentenza o alla sua notificazione di parte.
  • La disciplina eccezionale che consente di proporre impugnazione oltre il termine lungo opera solo per la parte non costituita che provi di non avere avuto conoscenza del processo per nullità delle notifiche; non è invocabile dalla parte che abbia partecipato ai gradi di merito.
  • Quando l'impugnazione è tardiva, la Corte non esamina i motivi di merito, anche se riguardano omessa pronuncia, valutazione delle prove, competenza degli organi verificatori o utilizzo di sentenze pregresse.
  • Ai fini del perfezionamento della notificazione per il notificante rileva il momento di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, sicché tale data è decisiva per stabilire la tempestività del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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