Cassazione Penale, Sentenza n. 32394/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. Il ricorrente censura l'uso, da parte della Corte territoriale, del contenuto di una conversazione intercettata (ricondotta dall'uff. di P.G. isp. Celestino Bruno a responsabilità del ricorrente) nonostante tale intercettazione e la relativa testimonianza fossero state dichiarate inutilizzabili nel giudizio di cognizione. Denuncia inoltre che la Corte non ha considerato la memoria difensiva che spiegava l'errore di identificazione dell'utenza e la mancata trascrizione/reperibilità della telefonata richiamata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Catanzaro per nuovo giudizio. Ha precisato che il giudice del rinvio dovrà attenersi al principio secondo cui gli esiti di intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel giudizio di cognizione non possono essere utilizzati nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione; ha inoltre rimesso al giudice del rinvio la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 416 c.p.; art. 12, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; art. 630 c.p.
Sono i reati per i quali l'imputato era stato sottoposto a custodia cautelare ed in relazione ai quali è poi intervenuta sentenza di assoluzione; citati in motivazione fattuale ma non decisivi per il principio di diritto enunciato.
Sez. U., n. 1153 del 30/10/2008, Racco, Rv. 241667
«L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione»
Principio di diritto: se nel processo di cognizione le intercettazioni risultano inutilizzabili, il giudice della riparazione non può utilizzarle per escludere il diritto all'indennizzo (es. per accertare dolo o colpa grave).
Sez. 4, n. 58001 del 24/11/2017, Ferdico, Rv. 271580
Annullamento di ordinanza che aveva fondato il rigetto sulla conversazione telefonica oggetto di captazione dichiarata inutilizzabile nel giudizio di cognizione
Conferma del principio che l'utilizzo di intercettazioni inutilizzabili nel giudizio di cognizione è precluso anche nel giudizio di riparazione.
Sez. 4, n. 6893 del 27/01/2021, Napi, Rv. 280935
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice non può utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione siano risultati, anche solo fisiologicamente, inutilizzabili
Estensione del principio anche ai casi in cui le intercettazioni siano risultate inutilizzabili per ragioni tecniche o procedurali 'fisiologiche'.
Sez. 4, n. 486 del 03/12/2021, Flauto, Rv. 282417
Analogo principio sulla inutilizzabilità delle intercettazioni nel giudizio di riparazione
Ulteriore conferma giurisprudenziale dell'impossibilità di fondare il rigetto della riparazione su intercettazioni inutilizzabili nel processo di cognizione.
Massime di principio
- Nel giudizio per riparazione per ingiusta detenzione il giudice non può utilizzare, neppure al fine di escludere il diritto all'indennizzo per dolo o colpa grave, risultati di intercettazioni che nel processo di cognizione siano stati dichiarati inutilizzabili.
- La declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni nel processo penale di cognizione ha efficacia anche nel successivo procedimento civile/di riparazione: gli stessi elementi restano preclusi.
- Il giudice della riparazione deve considerare e valutare le risultanze probatorie e le eccezioni già emerse nel giudizio di cognizione (es. attribuzione di utenze telefoniche, memoria difensiva, assenza di trascrizione), senza surrogare valutazioni con prove già escluse.
- Se il giudice della riparazione ha fatto affidamento su elementi ritenuti inutilizzabili in precedenza, la decisione è annullabile e il giudice di rinvio dovrà decidere nuovamente attenendosi al principio di diritto richiamato.
- In presenza di dubbi sull'identità del titolare di una utenza o sulla reperibilità/trascrizione delle intercettazioni, deve essere data adeguata considerazione alla versione difensiva; la semplice affermazione testimoniale non può supplire a prove formali ritenute inutilizzabili.
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