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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34826/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi. Primo motivo: censura della legittimità e dell'interpretazione applicata dell'art. 7 d.l. 4/2019 (reato relativo all'omessa o falsa indicazione nell'autodichiarazione per il reddito di cittadinanza), con la tesi che l'omessa comunicazione della condanna per 416-bis non fosse obbligatoria né penalmente rilevante, che il dolo specifico non fosse dimostrato e che il modulo di domanda non fornisse un adeguato avviso; richiesta di assoluzione anche ai sensi dell'art. 530 c.p.p. Secondo motivo: censura per mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, della possibilità di applicare l'art. 131-bis c.p. (effetto estintivo/parziale o causa di proscioglimento/attenuazione dato un unico precedente). Inoltre dedotta la doglianza circa la presunta errata dichiarazione di inammissibilità dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) l'appello era generico e mancava della specificità richiesta — pertanto la Corte territoriale ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello; 2) diverse censure sollevate in cassazione non risultavano specificamente dedotte in sede di appello e sono quindi tardive e inammissibili; 3) sul merito la Corte ha ritenuto infondata la tesi difensiva circa l'irrilevanza dell'omessa comunicazione della condanna per 416-bis, richiamando la norma e la giurisprudenza che considerano rilevanti le omissioni di informazioni dovute che incidono sull'accesso o sulla revoca del reddito di cittadinanza (art. 2 e art. 7 d.l. 4/2019 e orientamenti della Cassazione, incluse Sez. Un.). Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'onere, determinato in via equitativa, di versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26) - art. 7

    "2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche' di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno a tre anni."

    La Corte interpreta l'art. 7 come comprensivo delle omissioni di informazioni rilevanti ai fini della revoca/riduzione del reddito di cittadinanza; l'omissione di dati che rientrano tra i requisiti indicati dall'art. 2 (es. condanne per reati del catalogo) è quindi sanzionabile quando incide sull'ottenimento o sulla conservazione del beneficio.

  • Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 - art. 2, comma 1, lett. c-bis

    «per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3»

    Tali requisiti sono considerati rilevanti per l'accesso al beneficio; l'esistenza di condanne per i reati richiamati è dunque elemento che può determinare esclusione/revoca e la conseguente obbligatorietà della dichiarazione o comunicazione.

  • Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 - art. 3, comma 13

    «Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3»

    Il dato normativo dimostra che la presenza di condannati o sottoposti a misure cautelari nel nucleo familiare influisce sul calcolo e sull'accesso al beneficio, rafforzando la rilevanza delle informazioni sullo stato giudiziario del richiedente o dei conviventi.

  • Codice penale - art. 640-bis

    Norma richiamata nell'imputazione originaria (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), poi ricondotta all'ambito del d.l. 4/2019 nella valutazione finale; la sentenza ricostruisce la fattispecie secondo la disciplina specifica sul reddito di cittadinanza.

  • Codice di procedura penale - art. 530

    Norma invocata dalla difesa per chiedere l'assoluzione (art. 530 c.p.p. comma 2: mancanza di prova), ma la Corte ha ritenuto la questione non adeguatamente dedotta in sede di appello e in ogni caso infondata rispetto alla ricostruzione normativa operata.

  • Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e)

    Disposizioni sul contenuto e i motivi del ricorso per cassazione invocati dal ricorrente per formulare le censure; la Corte ha valutato tali motivi alla luce dei requisiti di specificità e tempestività.

  • Codice penale - art. 131-bis

    Norma sulla estinzione/estinzione parziale della pena in caso di recidiva/forme di applicazione favorevole; la Corte ha ritenuto la censura relativa a 131-bis inammissibile per non essere stata sollevata in sede di appello.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Norma invocata per l'imposizione delle spese processuali al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende.

  • Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 49686 del 13/07/2023 (depositata 13/12/2023)

    «Integrano il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge»

    Giurisprudenza di legittimità che specifica il requisito della offensività: l'omissione o la falsa indicazione sono penalmente rilevanti se funzionali all'ottenimento di un beneficio indebito o superiore a quello spettante; la Corte richiama questo principio nella valutazione dell'art. 7.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 98/2021

    Richiamata dalla difesa per il principio dell'obbligo di chiarezza normativa e dell'avvertimento al cittadino circa le conseguenze sanzionatorie; la Corte di cassazione osserva che tale esigenza non ha comunque consentito di ritenere infondata la qualificazione normativa della condotta.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere dedotte questioni nuove non specificamente e tempestivamente proposte in sede di appello: chi impugna deve sollevare con chiarezza e specificità le doglianze già nella fase d'appello.
  • L'appello richiede motivi specifici, proporzionati alla precisione della motivazione della sentenza impugnata; formulazioni generiche espongono all'inammissibilità.
  • L'omessa comunicazione di fatti o eventi indicati tra i requisiti di accesso o tra le cause di revoca del reddito di cittadinanza (es. condanne per i reati del catalogo) può integrare il reato previsto dall'art. 7 d.l. 4/2019 quando sia funzionale all'ottenimento o al mantenimento indebito del beneficio.
  • Per sostenere l'assenza di dolo specifico o la mancanza di avviso normativo occorre che tali censure siano sollevate tempestivamente e con argomentazioni cogenti: la mera eccezione in cassazione è spesso inammissibile se non anticipata.
  • La possibilità di beneficiare di misure di favore o di estinzione/parziale estinzione della pena (art. 131-bis c.p.) deve essere dedotta e valutata nelle fasi precedenti (giudizio e appello); non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
  • Prassi prudente per il richiedente di prestazioni pubbliche: dichiarare tempestivamente ogni elemento rilevante per l'accesso o la conservazione del beneficio (condanne, misure cautelari, variazioni reddituali/patrimoniali) per evitare profili di responsabilità penale e sanzioni civili/amministrative.

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