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Sentenza

Sentenza del 25/11/2021 n. 36598 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il notaio ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) dedotta omessa pronuncia/omesso esame circa la tardività dell'avviso di liquidazione notificato dall'Agenzia oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla registrazione telematica dell'atto (richiamando il D.Lgs. n. 463/1997, art. 3-ter); (2) violazione e falsa applicazione di norme di diritto per aver ritenuto il notaio responsabile in solido anche per imposte diverse da quella principale, mentre la responsabilità solidale del notaio ex D.P.R. n. 131/1986, art. 57, si estenderebbe solo all'imposta principale e non alle imposte complementari o suppletive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo (tardività/omessa pronuncia) e ha accolto il secondo motivo. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha accolto il ricorso introduttivo del notaio. La Corte ha ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione notificato al notaio perché la maggiore imposta non aveva natura di imposta principale desumibile immediatamente dall'atto, ma natura complementare derivante da valutazioni giuridico-interpretative sull'inquadramento del trust; perciò la responsabilità solidale del notaio non poteva essere invocata per tale pretesa. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3-ter

    Gli uffici controllano la regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. ... Per i notai è ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria.

    La norma disciplina la procedura automatizzata di controllo delle autoliquidazioni e il termine dei 60 giorni per notificare avvisi desumibili dagli elementi dell'atto; tuttavia questa procedura può riguardare solo imposte la cui maggiore misura emerga in modo oggettivo e immediato dall'atto trasmesso (elementi 'per tabulas'). Non estende la responsabilità del notaio oltre i limiti stabiliti dalla disciplina sostanziale (art. 57 DPR 131/1986).

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57

    La responsabilità solidale del notaio (e del pubblico ufficiale in genere) "non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive".

    Il notaio è responsabile in solido con le parti solo per l'imposta principale; la solidarietà non comprende imposte complementari o suppletive, per le quali la responsabilità resta a carico delle parti contraenti.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 42

    "È principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso."

    La nozione legislativa di 'imposta principale' comprende sia l'imposta pagata al momento della registrazione sia quella integrativa richiesta dall'ufficio quando la maggiore imposta sia immediatamente desumibile dall'atto. Se la rettifica richiede accertamenti extratestuali o valutazioni interpretative, la pretesa ha natura complementare (o suppletiva se deriva da errori dell'ufficio) e non rientra nella responsabilità solidale del notaio.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, comma 3

    Riferimento generale alla figura del 'responsabile d'imposta': il notaio, in qualità di pubblico ufficiale che interviene nella registrazione e autoliquidazione, assume la veste di responsabile d'imposta ai fini operativi e di riscossione, senza però diventare contribuente sostanziale.

Massime di principio

  • La registrazione telematica e la procedura automatizzata (MUI) non alterano la natura giuridica delle imposte: la responsabilità solidale del notaio resta limitata all'imposta principale come definita dall'art. 42 DPR 131/1986.
  • È 'principale' soltanto l'imposta desumibile in modo oggettivo, immediato e univoco dall'atto trasmesso; se la maggiore imposta richiede valutazioni giuridico-interpretative o accertamenti extratestuali, essa ha natura complementare e non può essere recuperata nei confronti del notaio tramite la procedura dei 60 giorni.
  • Un avviso di liquidazione notificato al notaio entro i 60 giorni è legittimo solo se la maggiore imposta emerge 'per tabulas' dall'atto; altrimenti l'amministrazione deve procedere con gli ordinari avvisi di accertamento verso le parti.
  • In caso di controversia su natura e inquadramento giuridico di atti complessi (es. trust e vincolo di destinazione), le pretese dell'Amministrazione basate su valutazioni non immediatamente desumibili dall'atto sono suscettibili di essere qualificate come imposte complementari e quindi non opponibili al notaio in via solidale.
  • Nelle impugnazioni conviene distinguere accuratamente la questione della tempestività formale dell'avviso (termine dei 60 giorni) dalla questione sostanziale della natura dell'imposta (principale vs complementare), perché l'accertamento della natura implica analisi giuridico-fattuali che esulano dalla procedura automatizzata.

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