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Parere

Parere n. 583/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Prefetto di -OMISSIS- ed il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n.53877 del 10 aprile 2025 di rigetto del ricorso gerarchico proposto contro il provvedimento della Questura di -OMISSIS- prot.n.95381 Cat.6F/2024 Div. Pas n.82 del 20 dicembre 2024 di respingimento dell’istanza di rinnovo del porto di fucile per uso caccia.

Giustizia amministrativa202501150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia e rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico proposto contro il diniego della Questura di rinnovare la licenza di porto di fucile per uso caccia. Ha dedotto la falsa applicazione degli artt. 11 e 39 TULPS, sostenendo che le denunce e querele risultanti a suo carico si erano concluse con remissione, archiviazione o estinzione del reato e non dimostravano pericolosità o inaffidabilità. Ha inoltre lamentato l’esercizio arbitrario della discrezionalità, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l’omessa considerazione dei precedenti rinnovi del titolo.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto. Il possesso e l’uso delle armi non costituiscono un diritto, ma un quid pluris soggetto a un giudizio prognostico preventivo dell’autorità di pubblica sicurezza, volto a escludere la possibilità di abuso. Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 TULPS, il diniego o il mancato rinnovo possono fondarsi anche su fatti non costituenti reato, senza necessità di accertare una pericolosità sociale o un precedente abuso dell’arma, purché la valutazione sia razionale, congruamente motivata e basata su circostanze concrete. La natura cautelare, e non sanzionatoria, del provvedimento consente di valorizzare la mera possibilità di abuso. Nel caso concreto, la reiterazione nel tempo di vicende, prevalentemente relative a denunce per minaccia, è stata ritenuta indice plausibile di insufficiente affidabilità e di persistente conflittualità, nonostante gli esiti favorevoli dei procedimenti. I precedenti rinnovi non hanno fatto sorgere un legittimo affidamento, poiché ogni rinnovo comporta un nuovo e penetrante controllo sull’attualità dei requisiti. Non sono stati ravvisati manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, carenze istruttorie o difetti motivazionali.

Osservazioni

Applicazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS

Il diniego o il mancato rinnovo del porto d’armi possono essere fondati su situazioni genericamente indicative di inaffidabilità, anche non riconducibili a una condanna penale, a un giudizio di pericolosità sociale o a un comprovato abuso dell’arma.

Valutazione prognostica e discrezionalità amministrativa

L’autorità di pubblica sicurezza deve formulare un giudizio prognostico ex ante sulla possibilità di abuso dell’arma. Tale valutazione è ampia, ma deve poggiare su circostanze concrete, su un’istruttoria completa e su una motivazione congrua, nonché risultare immune da manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento.

Reiterazione delle vicende conflittuali

La reiterazione, in un lungo periodo, di vicende prevalentemente concernenti denunce per minaccia è stata ritenuta indice plausibile di insufficiente autocontrollo e di mancata dimostrazione di una assoluta garanzia di non abuso dell’arma, anche in presenza di archiviazioni, remissioni o estinzione dei reati.

Precedenti rinnovi e affidamento

I precedenti rinnovi del porto d’armi non determinano un legittimo affidamento al successivo rilascio, poiché ogni rinnovo è subordinato a una nuova verifica dell’attualità dei requisiti di affidabilità e dell’assenza di rischi di abuso.

Norme richiamate

  • art. 39 TULPS

    Attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza un ampio potere di valutazione sull’affidabilità del richiedente e sulla possibilità di abuso delle armi, ai fini del rilascio, rinnovo o revoca del titolo.

  • art. 11 TULPS

    Consente di valorizzare, nel procedimento relativo alle autorizzazioni di polizia, elementi sintomatici di inaffidabilità anche diversi da una condanna penale o da una formale valutazione di pericolosità sociale.

  • art. 43 TULPS

    È richiamato quale base del potere dell’amministrazione di negare o revocare le autorizzazioni in materia di armi in presenza di elementi indicativi della possibilità di abuso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La Questura ha comunicato all’interessato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, consentendogli di presentare osservazioni e memoria difensiva.

  • artt. 699 c.p. e 4, comma 1, l. 110/1970

    Sono richiamati per evidenziare che il possesso o l’uso dell’arma costituisce un’eccezione al generale divieto e non integra una posizione di diritto pieno del cittadino.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il possesso e l’uso di un’arma non costituiscono un diritto, ma una posizione autorizzatoria subordinata a un giudizio prognostico preventivo dell’autorità di pubblica sicurezza, diretto a escludere ragionevolmente la possibilità di abuso.
  • Il diniego o il mancato rinnovo di un titolo di polizia in materia di armi non richiedono né un accertamento di pericolosità sociale, né la prova di un precedente abuso dell’arma, potendo fondarsi su elementi concreti e anche non penalmente rilevanti indicativi di inaffidabilità.
  • La natura cautelare del diniego di un’autorizzazione al porto d’armi consente all’amministrazione di adottare la misura sulla base della mera possibilità di abuso, purché tale possibilità sia desunta da circostanze puntuali, adeguatamente istruite e congruamente motivate.
  • La reiterazione di vicende conflittuali o di denunce per fatti omogenei può costituire un indice di inaffidabilità ai fini del porto d’armi anche quando i procedimenti si siano conclusi con archiviazione, remissione della querela o estinzione del reato.
  • Ogni rinnovo del porto d’armi comporta una nuova verifica dell’attualità dei requisiti di affidabilità; i precedenti rinnovi non fanno sorgere un legittimo affidamento al rilascio del titolo.
  • Il sindacato sulla discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi è limitato alla verifica della logicità e della coerenza della valutazione e consente di censurare soltanto manifeste illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.

Diniego di rinnovo del porto di fucile per uso caccia

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un sovrintendente della Polizia di Stato in quiescenza contro il Prefetto e il Ministero dell’interno, avente a oggetto il rigetto della domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.

Premesse e svolgimento del procedimento

La Questura aveva avviato l’istruttoria sulla domanda e aveva rilevato, tramite la Banca dati interforze, diverse vicende giudiziarie riguardanti il richiedente: denunce per minaccia, truffa e diffamazione, alcune archiviate per remissione di querela, una conclusa con estinzione del reato e una con decreto di archiviazione.

L’amministrazione aveva comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. Il richiedente aveva presentato una memoria difensiva, ritenuta non idonea a superare il giudizio negativo. La Questura aveva quindi respinto l’istanza di rinnovo. Il successivo ricorso gerarchico, fondato sul dedotto difetto di istruttoria, era stato rigettato dal Prefetto.

Motivi del ricorso straordinario

Il ricorrente ha dedotto la falsa applicazione degli artt. 11 e 39 TULPS, sostenendo che le vicende giudiziarie si erano concluse favorevolmente e non dimostravano né pericolosità né inaffidabilità. Ha contestato l’esercizio arbitrario della discrezionalità amministrativa, il carattere astratto del giudizio prognostico, il difetto di istruttoria e l’insufficienza della motivazione. Ha inoltre richiamato il fatto che il titolo gli era stato rinnovato in precedenza, pur in presenza di querele.

Quadro normativo e principi applicabili

Il Consiglio di Stato ha ribadito che il possesso e l’uso delle armi non costituiscono un diritto, ma un quid pluris rispetto al generale divieto previsto dagli artt. 699 c.p. e 4, comma 1, l. 110/1970. Il rilascio e il rinnovo del titolo presuppongono quindi un giudizio prognostico dell’autorità di pubblica sicurezza, volto a escludere la possibilità di abuso.

Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 TULPS, il giudizio di inaffidabilità può essere fondato anche su fatti non costituenti reato e non direttamente riconducibili a una formale pericolosità sociale. Non è necessario dimostrare un precedente abuso dell’arma. È sufficiente che gli elementi acquisiti siano concretamente indicativi di una possibile futura utilizzazione impropria del titolo.

Il diniego ha natura cautelare e non sanzionatoria: esso mira a prevenire rischi per l’incolumità dei consociati e può fondarsi su circostanze assistite da sufficiente fumus al momento dell’adozione. L’ampia discrezionalità dell’amministrazione resta comunque soggetta a istruttoria completa, motivazione congrua e controllo di logicità, senza manifesta irragionevolezza o travisamento.

Valutazione delle vicende del richiedente

La Sezione ha ritenuto rilevante non il singolo esito giudiziario delle denunce, ma la loro reiterazione nel tempo e la prevalente omogeneità delle contestazioni, concernenti episodi di minaccia e situazioni di conflittualità personale.

Secondo la motivazione dell’amministrazione, tale quadro costituiva un indice plausibile di una personalità non ancora assistita da consolidati requisiti di affidabilità e di un insufficiente autocontrollo emotivo, potenzialmente idoneo a degenerare in condotte pregiudizievoli per l’incolumità altrui.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la Questura e la Prefettura avessero svolto una puntuale istruttoria e avessero adeguatamente motivato il giudizio negativo. Gli esiti favorevoli dei procedimenti penali non impedivano, in sede amministrativa, una diversa valutazione prognostica dell’affidabilità del richiedente.

Precedenti rinnovi e legittimo affidamento

I precedenti rinnovi del porto d’armi non hanno fatto sorgere un legittimo affidamento al successivo rilascio. Ogni domanda di rinnovo deve essere valutata autonomamente, mediante un controllo attuale e penetrante sul permanere dei requisiti e sull’assenza di rischi di abuso.

L’amministrazione può pertanto riconsiderare, in occasione di ogni rinnovo, l’opportunità del mantenimento del titolo autorizzatorio, anche se in precedenza lo stesso era stato concesso.

Conclusioni

Non essendo emersi difetto di istruttoria, carenza di motivazione, manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, la Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.

Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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