Cassazione Civile, Ordinanza n. 08675/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La controversia riguarda la divisione dei beni caduti nelle successioni di due genitori deceduti ab intestato. Una coerede ha citato il fratello per ottenere la divisione giudiziale in esecuzione di una scrittura privata del 25.7.2003, qualificata come transazione volta a prevenire il contenzioso, con formazione di un’unica massa ereditaria, nomina di consulenti tecnici di parte per individuare i beni relitti, stima e formazione di due porzioni di pari valore, poi da assegnare eventualmente a sorteggio. Il fratello si è costituito aderendo alla divisione e proponendo un progetto divisorio; il tribunale ha formato la massa ereditaria e assegnato le porzioni secondo il progetto del CTU, senza sorteggio. In appello la coerede ha contestato: l’assenza della documentazione catastale e ipocatastale richiesta dalla normativa sulle divisioni, l’inclusione nella massa di beni non appartenenti all’asse, l’attribuzione di un diritto di superficie ritenuto estinto, e la mancata applicazione del sorteggio previsto nella scrittura privata. La Corte d’appello ha accolto solo in parte, confermando la divisone e ritenendo non applicabile la disciplina formale invocata alle divisioni giudiziali, oltre a escludere che il sorteggio fosse ancora vincolante perché la scrittura privata sarebbe consistita in più rapporti autonomi e non in un unico contratto. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985, sostenendo che la divisione non poteva essere disposta senza le certificazioni e dichiarazioni richieste per gli atti immobiliari; 2) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e dell’art. 729 c.c., per avere ritenuto legittima la divisione di un’unica massa ereditaria e l’assegnazione senza sorteggio; 3) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e 112 c.p.c. per non avere riconosciuto un accordo specifico sulla divisione di due immobili in due parti; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese di fase nonostante la regola, invocata dalla ricorrente, della compensazione nei giudizi divisori. Prima dell’esame dei motivi, la Corte ha rilevato d’ufficio la possibile nullità della scrittura privata del 25.7.2003 per indeterminabilità dell’oggetto, poiché l’accordo non individuava puntualmente né le porzioni né i singoli beni immobili da attribuire, rinviando ai consulenti tecnici un’attività essenziale di identificazione che però era rimasta inconclusa per il perdurante contrasto tra le parti. La Corte ha ritenuto che, qualunque fosse la qualificazione del negozio (transazione divisoria, divisione transattiva, preliminare di divisione, contratto normativo o accordo paradivisorio), l’individuazione dei beni o delle porzioni con i loro estremi e confini era elemento essenziale dell’oggetto negoziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il rilievo officioso di nullità della scrittura privata del 25.7.2003 per indeterminabilità dell’oggetto, ai sensi degli artt. 1418, comma 2, 1325 n. 3 e 1346 c.c., ritenendo che l’accordo non consentisse di individuare in modo sufficiente i beni immobili e le porzioni oggetto della divisione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, affinché valuti se la scrittura possa conservarsi parzialmente valida limitatamente all’accordo sulla formazione di un’unica massa ereditaria, oppure se la mancata individuazione dei beni renda priva di effetti l’intera intesa. I motivi di ricorso sono rimasti assorbiti dalla questione pregiudiziale rilevata d’ufficio. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 1418, comma 2, c.c.
La nullità è rilevabile quando il contratto è privo di un elemento essenziale, tra cui l’oggetto determinato o determinabile.
art. 1325 n. 3 c.c.
L’oggetto è elemento essenziale del contratto e deve essere determinato o determinabile.
art. 1346 c.c.
L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile; la sua mancanza comporta nullità.
art. 1419 c.c.
Il giudice del rinvio deve valutare se operi una nullità parziale, conservando l’accordo per la parte valida.
art. 1362 c.c.
L’interpretazione del contratto deve avvenire secondo il significato letterale delle clausole e la comune intenzione delle parti.
art. 1363 c.c.
Le clausole vanno interpretate complessivamente, non frazionando il contratto in patti autonomi se essi risultano inscindibili.
art. 729 c.c.
Richiamato nel ricorso in relazione alle modalità di assegnazione delle porzioni nella divisione.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel ricorso sulla condanna alle spese; la Corte non decide nel merito per assorbimento.
art. 29, comma 1-bis, L. n. 52/1985
La Corte d’appello aveva escluso che la norma sulla documentazione ipocatastale si applichi alle divisioni giudiziali; la Cassazione non ha deciso su tale profilo perché assorbito.
art. 1111 c.c.
Richiamato nel ricorso in tema di divisione della comunione ereditaria.
art. 1421 c.c.
Richiamato nel ricorso per la rilevabilità d’ufficio della nullità.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Menazione procedurale relativa al deposito di memorie nel giudizio di legittimità.
art. 101, comma 2, c.p.c.
Usato per il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio.
art. 384, comma 3, c.p.c.
Usato per sottoporre al contraddittorio la questione rilevata d’ufficio in Cassazione.
Massime di principio
- Quando una scrittura privata è posta a fondamento della domanda di esecuzione in forma giudiziale o di regolazione della divisione, la nullità per indeterminabilità dell’oggetto può essere rilevata d’ufficio anche in cassazione.
- L’oggetto del negozio è indeterminabile quando le parti non abbiano individuato, neppure tramite criteri oggettivi già definiti nell’accordo, i beni o le porzioni da attribuire; il rinvio a un futuro lavoro peritale non basta se tale attività resta essenziale e non conclusa.
- Nell’interpretare un accordo complesso, il giudice deve leggere unitariamente le clausole e non frazionarle in patti autonomi se la struttura negoziale mostra un nesso inscindibile tra gli elementi dell’intesa.
- La verifica della nullità parziale richiede di accertare se la parte dell’accordo rimasta certa e autonoma possa sopravvivere utilmente rispetto alla porzione colpita da indeterminatezza.
- Se la decisione di merito si fonda sull’attuazione di un accordo contrattuale invalido, la cassazione della sentenza con rinvio è necessaria per rivalutare gli effetti della nullità sull’intera operazione divisoria.
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