Sentenza n. 2062/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento dell'illegitimita' e il conseguente annullamento del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del visto per motivi di studio avanzata da MAZHAR MEHRAB presso l’Ambasciata Italiana di Islamabad – Pakistan ;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento, o rifiuto, formatosi sull'istanza presentata presso l'Ambasciata italiana a Islamabad per l'attivazione del procedimento finalizzato al rilascio di un visto di ingresso per studio universitario. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha documentato di avere fissato un appuntamento presso la competente sede diplomatica per la presentazione della domanda di visto. Il ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'intervenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto integrasse il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., in quanto l'amministrazione aveva posto in essere l'attività richiesta e le parti concordavano sulla definizione del giudizio. Le spese di lite sono state compensate in considerazione del comportamento operoso dell'amministrazione; è stata però posta a carico dell'amministrazione la restituzione al ricorrente del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, il ricorso è stato proposto per ottenere l'attivazione del procedimento relativo al visto di ingresso.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la sopravvenuta attivazione del procedimento richiesto dal ricorrente integra il soddisfacimento della pretesa azionata e giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- Quando la cessazione della materia del contendere dipende dall'attività operosa dell'amministrazione resistente, il giudice può compensare le spese di lite ma porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
Come è indicizzato
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