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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10630/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 13/05/2024. L'unico motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della decisione che ha escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Secondo il ricorrente, la motivazione sarebbe viziata; la Corte di cassazione rileva invece che la sentenza impugnata ha indicato in modo congruo e non illogico la gravità e il disvalore sociale dell'azione, valorizzando soprattutto la non particolare tenuità dell'offesa, riferita alla ricettazione di diverse borse di note case produttrici contraffatte destinate alla vendita.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene manifestamente infondato il motivo sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., perché la sentenza di merito ha fornito una motivazione adeguata e non illogica sull'esclusione della particolare tenuità del fatto, facendo leva sulla gravità del fatto e sulla non particolare tenuità dell'offesa. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

    L'esclusione della particolare tenuità del fatto è adeguatamente motivata quando la sentenza dia conto dell'assenza, anche di uno solo, dei presupposti richiesti dalla norma e quello ritenuto decisivo risulti la non particolare tenuità dell'offesa.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione della sentenza è sufficiente se evidenzia in modo congruo e non illogico anche il mancato ricorrere di uno solo dei presupposti dell'art. 131-bis c.p., quando tale presupposto sia decisivo ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., la gravità del fatto e il suo disvalore sociale possono legittimamente escludere la particolare tenuità dell'offesa, purché il giudice di merito dia conto in motivazione degli elementi concreti valorizzati.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare apoditticamente la valutazione di merito sull'art. 131-bis c.p., senza evidenziare reali illogicità o contraddizioni della motivazione, è destinato a essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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