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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51591/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello per violazione dell'art. 337 c.p.p. dedotta dalla difesa, in quanto la querela sporta dalla presunta parte offesa (Andrea Carrubba) sarebbe stata ritenuta rituale nonostante l'assenza di documento di riconoscimento al momento della denuncia (i verbalizzanti annotarono che il querelante era "sprovvisto di documenti di riconoscimento"). La difesa richiamava orientamenti giurisprudenziali secondo i quali l'incompleta identificazione del querelante renderebbe invalida la querela e non sanabile con atti successivi

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui la querela era rituale perché la provenienza e l'identità del querelante sono state accertate nel corso delle indagini (cfr. identificazioni fotografiche di Carrubba e della moglie), applicando il principio consolidato delle Sezioni Unite che la mancata identificazione iniziale non determina l'invalidità dell'atto se risulta accertata la sicura provenienza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che punisce il reato di furto; il ricorrente era stato ritenuto responsabile di tale reato in primo grado (fatto del 11/08/2018) e la vicenda processuale riguarda impugnazioni sul trattamento sanzionatorio e sulla regolarità della querela relativa al procedimento per furto

  • art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.

    Aggravante contestata in primo grado ma esclusa; la sentenza di merito ha confermato l'esclusione in quanto non è stata necessaria particolare abilità per impossessarsi del portafoglio

  • art. 337 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per contestare la ritualità della querela; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione della difesa non sia sufficiente quando la provenienza e l'identità del querelante risultano comunque accertate nel corso delle indagini

  • Sentenza Sezioni Unite n. 26268 del 28/03/2013 (Cavalli)

    «la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l'invalidità dell'atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza»

    Principio vincolante applicato dalla Corte: l'assenza di un documento al momento della redazione della querela non invalida automaticamente l'atto se, tramite indagini successive, si accerta che la querela proviene effettivamente dalla persona legittimata a proporla

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria da infliggere in caso di inammissibilità del ricorso; utilizzata dalla Corte di Cassazione per motivare l'applicazione della misura prevista

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza l'imposizione di una somma a favore della Cassa delle ammende a carico di chi propone ricorso manifestamente infondato o inammissibile per colpa; applicata per disporre il versamento di euro 3.000,00 a carico del ricorrente

Massime di principio

  • La mancanza di documenti di identificazione al momento della querela non determina automaticamente l'invalidità dell'atto: se la provenienza e l'identità del querelante vengono accertate successivamente attraverso indagini (es. identificazioni fotografiche, atti di indagine) la querela è considerata rituale
  • Se si impugna la ritualità di una querela per mancanza di identificazione occorre dimostrare che non sia stato possibile verificare in modo affidabile la provenienza dell'atto con atti successivi; l'esistenza di verifiche identitarie nelle fasi investigative può sanare l'irregolarità iniziale
  • L'assenza di costituzione di parte civile da parte del querelante non è di per sé idonea a dimostrare l'invalidità della querela quando l'identità della persona offesa risulti accertata
  • La Corte di legittimità segue i principi delle Sezioni Unite: orientamenti giurisprudenziali consolidati hanno valore decisivo nella valutazione di ammissibilità dei ricorsi che vertono su questioni di ritualità della querela
  • Presentare ricorsi manifestamente infondati o inammissibili può comportare, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi necessario valutare con attenzione la fondatezza giuridica del motivo di impugnazione prima di proseguire

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