Sentenza n. 8395/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Roma di rigetto dell’istanza di rilascio del titolo di viaggio per stranieri, adottato il 23 settembre 2025 e notificato il 2 dicembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il rigetto dell’istanza di rilascio del titolo di viaggio per stranieri, chiedendo anche l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere mediante il rilascio del documento. Dal testo della sentenza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Nelle more del giudizio, e a seguito del riesame disposto in sede cautelare, la Questura di Roma ha comunicato di avere annullato il provvedimento impugnato e di procedere al rilascio del titolo di viaggio richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’amministrazione ha annullato in autotutela il provvedimento di rigetto e ha comunicato che avrebbe rilasciato il titolo di viaggio richiesto. La sopravvenienza ha eliminato l’interesse attuale della ricorrente alla decisione sull’impugnazione. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi equitativi. Il Collegio ha liquidato, nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, euro 824,50 oltre spese generali al 15% e accessori di legge in favore del difensore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente al giudice, sentite le parti, di definire il giudizio con sentenza semplificata in camera di consiglio.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Riduzione del 50 % su € 1.649,00 per gratuito patrocinio
È richiamato ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 4, comma 9, decreto ministeriale sui parametri forensi
Riduzione del 50 % su € 3.298,00 per inammissibilità, improponibilità o improcedibilità
È richiamato per la riduzione del compenso tabellare in ragione dell’esito improcedibile del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato insieme alla disciplina nazionale della protezione dei dati personali per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato e la comunicazione dell’adozione dell’atto satisfattivo richiesto fanno venir meno l’interesse attuale alla decisione sull’impugnazione e comportano l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando la sopravvenienza determina l’improcedibilità del ricorso, il giudice può compensare le spese per giustificati motivi equitativi, liquidando separatamente il compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
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