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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9820/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per Cassazione contestante la qualificazione giuridica del fatto (sostituzione del reato di estorsione con quello ex art. 393 c.p. o ex art. 640, comma 2, n.2‑bis c.p.), la presunta inattendibilità dell'individuazione fotografica effettuata in fase investigativa e, con memoria successiva, la sussistenza dell'attenuante della "lieve entità del fatto" alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.120/2023.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: le questioni di riclassificazione del fatto erano già decise in sede di merito e non devolute in appello; le critiche all'identificazione fotografica sono superate dall'identificazione diretta avvenuta in aula e dalla valutazione congrua dei giudici di merito; i motivi nuovi sono irricevibili ai sensi dell'art.585, comma 4, c.p.p.; la richiesta di riconoscimento dell'attenuante della lieve entità è stata respinta perché la condotta era preordinata, commessa ai danni di un'ottantenne, ha evidenziato plurioffensività e si inserisce nella biografia criminale dell'imputato (recidiva qualificata), elementi incompatibili con la lieve entità. Condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi

    I motivi di impugnazione introdotti in Cassazione come nuovi sono irricevibili; la Corte ha dichiarato tale principio applicandolo ai "motivi nuovi" proposti dalla difesa.

  • art. 311 cod. pen.

    quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità

    La Corte richiama la nozione e gli indici giurisprudenziali della lieve entità (natura, modalità, esiguità del danno, occasionalità, assenza di profili organizzativi) ma ne esclude l'applicabilità al caso concreto per le modalità e le conseguenze del fatto.

  • art. 629 cod. pen.

    la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art.629 nella misura in cui non prevedeva una possibilità di riduzione per i casi di lieve entità; la Cassazione ricava la possibilità di applicare la diminuente della lieve entità anche all'estorsione, ma la applicabilità resta subordinata alla verifica oggettiva dei requisiti, che qui mancano.

  • art. 640, comma 2, n.2‑bis cod. pen.

    Norma richiamata dalla difesa come possibile corretta qualificazione del fatto (truffa aggravata) ma la Corte rileva che tale prospettazione non era devoluta in appello e comunque è stata motivatamente esclusa nei gradi precedenti.

  • art. 393 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa (falso processo o fattispecie similare) ma la Corte di merito ha argomentato la simulazione del sinistro e l'assenza di un diritto tutelabile dall'imputato, escludendo dunque la riconduzione in tale fattispecie.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Richiama la recidiva qualificata; la Corte ha ritenuto la recidiva pacificamente verificata e rilevante ai fini dell'esclusione dell'attenuante della lieve entità.

  • art. 3 e art. 27, terzo comma, Cost.

    Citati in relazione alla decisione della Corte Costituzionale che ha rilevato profili di illegittimità costituzionale dell'art.629 per violazione dei principi di uguaglianza e proporzionalità della pena; la Cassazione tiene conto del rilievo costituzionale ma lo applica restrittivamente nei singoli casi.

Massime di principio

  • In Cassazione sono irricevibili i "motivi nuovi" non già proposti nei gradi precedenti (art.585, comma 4 c.p.p.); eccezioni tardive rischiano l'inammissibilità.
  • La valutazione della qualificazione giuridica del fatto deve essere adeguatamente devoluta e argomentata nei gradi di merito: se già esaminata e motivatamente respinta, difficilmente sarà riformata in Cassazione.
  • Il riconoscimento dell'imputato effettuato in udienza (identificazione diretta) è processo‑valido e utilizzabile anche se non sono state rispettate le formalità della ricognizione fotografica; la sua attendibilità si valuta nel complesso delle dichiarazioni e del contesto.
  • L'attenuante della "lieve entità" può essere ora tecnicamente applicata anche a reati come l'estorsione, in seguito alla giurisprudenza costituzionale, ma richiede una valutazione oggettiva e restrittiva: occasionalità, minima offesa, esiguità delle somme, assenza di preordinazione o di profili organizzativi e assenza di recidiva favoriscono l'applicazione; premeditazione, vittima vulnerabile, pluralità di offese o recidiva prevalgono nel negarla.
  • La prova testimoniale e le valutazioni dei giudici di merito sulla credibilità sono difficili da scalfire in Cassazione salvo vizio logico‑giuridico dimostrabile; contestazioni basate su singole frasi isolate raramente risultano decisive.
  • La biografia criminale (recidiva) e la gravità concreta della condotta sono elementi chiave nella determinazione della pena e nell'esclusione delle attenuanti.

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